Abitualità ed autonomia
Quindi, il singolo abuso (o la condotta che si ritiene tale) fuori dallo schema di una autonoma punibilità (ad esempio percosse o lesioni e relative circostanze aggravanti) assume il rilevo di autonoma figura penalmente rilevante quando viene ad inserirsi in un contesto di abitualità che viene ad estrinsecarsi in una pluralità di atti volti a ledere la integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo (che può ben essere minore - Tribunale Ruvo di Puglia 19 marzo 2009). Non solo, l'analisi giurisprudenziale si è anche soffermata con precisione sulla tipologia di atti che, nella loro reiterazione, vengono a configurare il reato di maltrattamenti in famiglia: non solo quindi, fatti commissivi ma anche omissivi che se considerati singolarmente potrebbero ritenersi non punibili o non perseguibili, ma vengono ad acquistare rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi la fattispecie di reato allorquando viene a realizzarsi un minimum di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità (così Tribunale di Bari Sezione I 8 luglio 2009 anche - sulla configurazione complessiva sotto il profilo del dolo - Cassazione Penale Sezione Vi 26 febbraio 2009 n.14409).
Il disagio familiare
Anche il tema del disagio familiare nella separazione (intendendo il verificarsi di abusi collegati al momento particolare) o più semplicemente riferibile ad un transitorio momento di crisi è giunto all'attenzione dei giudici i quali, nel caso, hanno escluso la fattispecie del maltrattamento osservando che questa può non sussistere durante il verificarsi di una momentanea tensione familiare, di un bisticcio derivante dalla tensione (transitoria) del singolo (Tribunale di Cassino 22 gennaio 2009).
Il comportamento omissivo del genitore
Nei confronti del minore l'abuso (oltre quanto già esposto) si traduce nel reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 codice penale) anche quando si configura un comportamento omissivo da parte del genitore nei confronti del figlio, che si concretizzi in un costante disinteresse e rifiuto delle esigenze del minore. Si realizza altresì, infatti, la violazione della disposizione di cui all'articolo 147 del codice civile che impone l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Viene così aggravata la condizione di abituale e persistente sofferenza del minore e del suo stato di disagio psicologico e morale, che deve essere considerata anche alla luce del trattamento sanzionatorio da applicarsi (così Tribunale di Monza 27 marzo 2009). In sintesi conforme a quanto precedentemente affermato dalla Corte di Appello di Torino (Sezione I 13 novembre 2008) che osservava come gli aspetti che tipizzano tale delitto a livello materiale e soggettivo sono ravvisabili non solo in sistematici atti di sopraffazione, ma anche in azioni o omissioni rivolte alla persona offesa in modo tale da ledere l'integrità della sua personalità, e, qualora si tratti di un minore, da impedire il loro corretto sviluppo educativo e formativo.
La tutela
Quanto alla tutela, ed in conclusione, questa potrà essere articolata in funzione della tipologia di abuso e della configurazione concreta dell'ipotesi relativa ai maltrattamenti in famiglia: oltre quella penale potrà concorrere anche quella civile nel momento in cui possa essere richiesto ed ottenuto un ordine di protezione il cui contenuto potrà disporre anche nel senso della cessazione delle condotte nei confronti del familiare e del minore oltre che l'allontamento del familiare (genitore) violento e/o abusante.




