La famiglia di fatto

La famiglia di fatto (cioè i semplici conviventi o conviventi more uxorio) rappresenta un fenomeno in continua espansione nel contesto sociale italiano la cui rilevanza, però, non è stata sino ad ora perfettamente recepita dal legislatore. Infatti, ad oggi, non esiste una disciplina diretta che possa considerarsi utile a risolvere i problemi che una coppia di fatto si trova ad affrontare nelle varie fasi della sua esistenza: l'ordinamento giuridico considera direttamente, solo ed esclusivamente la famiglia in relazione all'istituto del matrimonio così come disciplinato dal Libro I - Titolo VI del codice civile con dei riconoscimenti solo indiretti della famiglia di fatto e delle relazioni (anche patrimoniali) che da essa possono scaturire.

Il modello sociale

Impostazione coerente con una visione storico sociale oggi, e da molti anni, già mutata nel tessuto sociale "reale"; impostazione che si è sempre dimostrata "rigida" nei confronti si spinte evoluzionistiche e di adeguamento ai "nuovi" modelli ed assetti sociali: solo per portare un piccolo esempio, la convivenza more uxorio prima della riforma del diritto di famiglia era; inquadrata come , addirittura, fattispecie di rilevanza penale in tutto e per tutto assimilata al concubinato! Solo la costante opera di interpretazione (nel senso di adeguamento alle nuove realtà sociali) operata - in questo caso - in primo luogo in sede giudiziaria (la Corte di Cassazione ad esempio inizia ad essere più "morbida" a partire dagli anni 60) e solo più tardi dal legislatore, (legge sul divorzio e riforma del diritto di famiglia) ha consentito l'apprezzamento (seppur indiretto) del nuovo modello di unità familiare.

L'impostazione della dottrina

Di fondo, prima di affrontare concretamente il tema degli accordi o patti di convivenza, una considerazione ben espressa in dottrina riguardo alla natura del matrimonio ed al suo inserimento nella disciplina civilistica: il legislatore non si è preoccupato (e non potrebbe farlo) di regolare gli aspetti legati alla relazione sotto il profilo affettivo, sentimentale o per aspetti comunque afferenti alla "sfera del sentimento" (e come potrebbe farlo?) ma si è "preoccupato" di disciplinare gli effetti patrimoniali che una relazione sentimentale rilevante (perché "canonizzata" nella formalità del matrimonio) ha nella quotidianità dei rapporti che lo stesso legislatore inquadra (nel contesto civilistico) come una delle tante relazioni produttive di effetti patrimoniali. La cosidetta "affectio" sarà pure il motore della relazione matrimoniale (tant'è che il suo venir meno giustifica, ad esempio, la separazione personale dei coniugi) ma non può essere regolamentata se non in ragione degli effetti (patrimoniali appunto) che verrà a produrre: una semplificazione certo estrema che, tuttavia, è il presupposto per alcune delle riflessioni seguenti.

Così, nel contesto attuale, da un lato la relazione more uxorio viene esiste come dato di fatto nella quotidianità delle relazioni sociali, dall'altro il legislatore fatica a trovare una via di regolamentazione diretta trovandosi a dover trattare l'ampiezza del tema dell'affectio (cioè del motore dell'unione) pur non dovendo tenerlo in considerazione: l'affectio, infatti, non è detto debba essere di impulso e sostenimento di una relazione esclusivamente eterosessuale... ecco uno dei problemi!

In realtà, dunque, la questione della regolamentazione diretta appare di portata sostanziale molto più ampia ed impegnativa (indubbiamente per il legislatore): regolamentare direttamente il prodotto dell'affectio (in senso ampio e fuori dallo schema del matrimonio) pone (almeno per una parte del gruppo sociale di cui il legislatore è espressione) seri problemi nella conseguente legittimazione di unioni non eterosessuali (omosessuali) che, purtroppo, spesso si traducono in atteggiamenti che rasentano la discriminazione, in primo luogo, della persona riguardo all'espressione del proprio essere. Certo non è questo il tema principale dell'approfondimento ma è bene tenerne conto.

I presupposti della qualificazione giuridica

Allo stato, dunque, gli effetti di una relazione more uxorio (convivenza o famiglia di fatto con le differenze semantiche del caso) trovano riconoscimento solo in alcune situazioni ben determinate sull'esistenza di presupposti ben precisi che riguardano proprio la relazione che deve essere caratterizzata da:

  • comunione di vita (cioè presentare elementi praticamente identici rispetto alla coppia coniugale ma non formalizzati nell'atto del matrimonio);
  • stabilità temporale (dalla lettura della giurisprudenza in merito la stabilità temporale si traduce nel protrarsi della relazione per più anni);
  • la mancata celebrazione del matrimonio (nelle forme riconosciute dallo Stato italiano).

SUCCESSIVO

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

Se hai trovato utile questo articolo, condividilo potrebbe essere utile anche ad altri..

Ricevi il feed Ricevi gli aggiornamenti del sito, oppure puoi chiedere una consulenza specifica o ancora porre le tue osservazioni, domande generali... proposte, nelle sezioni dedicate del Forum.
Per poter utilizzare il Forum devi prima iscriverti, tieni presente che - mentre la procedura di iscrizione è automatica - i tuoi primi post saranno soggetti a moderazione sino a che non ti sarà attribuita la qualifica di "utente standard".... un piccolo periodo di prova per conoscerci meglio e garantire la migliore esperienza a tutti i partecipanti.