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Amministratore di Sostegno: la nomina del Tutore Curatore

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L’amministratore di sostegno ha il compito di rappresentare gli interessi di una persona che si trova in difficoltà nella gestione dei propri affari. Ecco quando si può ricorrere a questa figura e come procedere.

Chi è l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno è stato introdotto con la legge 6 del 2004, i suoi compiti cambiano in base alle condizioni fisiche e psichiche in cui si trova il soggetto nei cui confronti viene nominato, cioè il beneficiario. Viene nominato con decreto del giudice, ma è bene precisare fin da subito che la procedura non richiede la presenza dell’avvocato, se non nel caso in cui la nomina sia richiesta nei confronti di un inabilitato o interdetto. Questo principio è stato ribadito dalla sentenza Cass. Civ. n. 25366/2006 nella quale la Suprema Corte statuisce che il giudice deve richiedere la presenza di un avvocato solo nel caso in cui ritenga di dover procedere a limitazioni dei diritti fondamentali simili a quelle previste per l’interdetto e l’inabilitato.

La procedura per la nomina dell’Amministratore
La procedura prevede che per istituire l’amministratore di sostegno debba essere presentato un ricorso al giudice tutelare del luogo in cui si trova colui che dovrà beneficiarne. Il ricorso può essere presentato direttamente dal soggetto interessato, anche nel caso in cui sia interdetto, inabilitato o minorenne, oppure:

  • dalla persona con lui convivente in modo stabile;
  • dal coniuge;
  • dai parenti entro il quarto grado, come nonni, genitori, figli, fratelli e sorelle, zii, prozii, cugini, nipoti;
  • dagli affini entro il secondo grado, cioè, suocere, generi, nuore, cognati;
  • infine, la nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta dal tutore e dal curatore.

    Il contenuto del decreto

Una volta inoltrato il ricorso il giudice entro 60 giorni provvede alla nomina con decreto. Il contenuto di questo importante atto è delineato dall’articolo 405 del codice civile ovvero:

  • deve indicare le generalità del beneficiario e dell’amministratore;
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato (in questo caso molto dipende dalla causa che ha portato alla necessità di nominare un amministratore).
Vedi anche  Come interdizione e inabilitazione sono cambiate nel c.c.

L’articolo stabilisce anche che il decreto deve fissare dei limiti, infatti, in base al caso concreto i poteri dell’amministatore e del beneficiario possono essere modulati. Quindi il provvedimento deve indicare sia gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, si sottintende che gli alti atti possono essere compiuti dal beneficiario anche da solo (art 409 c.c.). La norma stabilisce anche che il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti inerenti alla soddisfazione dei suoi bisogni quotidiani. Questo è molto importante perché così non perde del tutto la sua capacità di agire, questa viene solo limitata per determinati atti che magari richiedono una maggiore attenzione e capacità di determinarne le conseguenze giuridiche ed economiche.

Il decreto deve altresì fissare i limiti ai poteri dell’amministratore di sostegno, in particolare viene stabilito l’ammontare delle spese periodiche che può sostenere. Infine, viene fissato anche il termine periodico con il quale l’amministratore deve riferire al giudice che lo ha nominato.

La legge stabilisce anche che l’amministratore non può compiere da solo, cioè senza autorizzazione con decreto del giudice tutelare gli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio gli atti di disposizione degli immobili. Inoltre il decreto di nomina può contenere degli atti di ordinaria amministrazione per i quali sia prevista l’autorizzazione del giudice, ad esempio atti di compravendita di beni mobili di un certo tenore.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

La prima cosa da sottolineare è che non deve trattarsi di un professionista. Il nome può essere indicato anche dal beneficiario, in questo caso il soggetto, prima di perdere la capacità, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico può designare chi preferirebbe che in futuro si occupasse dei suoi interessi. Ovviamente il giudice tutelare prima della nomina deve valutare le capacità del soggetto indicato. Tra le persone che l’articolo 408 del codice civile stabilisce che possano esercitare tale ruolo vi sono in primo luogo il coniuge non legalmente separato o la persona con cui il beneficiario convive in modo stabile. Seguono i genitori, fratelli e sorelle, figli, parenti entro il quarto grado. Se il giudice ritiene che sia preminente interesse del beneficiario nominare una figura diversa rispetto a quelle previste, può procedere in tal modo, ma è bene ricordare che non possono ricoprire tale ruolo gli operatori o servizi pubblici che hanno in cura il soggetto.

Vedi anche  Il sostegno psicologico alle vittime di stalking e molestie
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