In effetti, uno dei motivi della conflittualità tra i coniugi nei giudizi di separazione é l'assegnazione della casa coniugale al coniuge presso il quale trovano stabile collocazione i figli ancorché il regime dell'affidamento sia quello "condiviso".

Spesso, infatti, il coniuge che si vede privato della disponibilità del bene "casa" interpreta tale situazione solo ed esclusivamente come una perdita "economica secca" e tenta, anche con le azioni più bizzarre, di sovvertire lo stato di fatto relativo al provvedimento di assegnazione.

E' palese che il primo problema è che il coniuge ha dimenticato di essere genitore! Anzi, ha dimenticato (o non è mai stato consapevole) del fatto che, successivamente alla separazione o al divorzio, quello di genitore è l'unico e più importante ruolo che sopravvive alla coppia coniugale.

Ad ogni buon conto è bene definire quali siano, in termini oggettivi, le sorti della casa familiare (coniugale) in caso di separazione personale (ma anche in caso di divorzio).

I presupposti del provvedimento di assegnazione:

Anche se nella "coscienza collettiva" l'assegnazione della casa coniugale sembra essere una necessaria conseguenza dell'essere donna ovvero che la casa coniugale sia sempre assegnata alla madre in quanto tale (idea che è foriera di non poche idee di conflitto), in realtà i presupposti dell'assegnazione (o meno) della casa coniugale sono molteplici e ben diversi.

Ineludibile è, infatti, la presenza di figli minori e/o non economicamente autosufficienti: l'art.155-quater del codice civile prevede infatti come il godimento della casa familiare (assegnazione ad uno dei coniugi) debba essere attribuito in ragione del preminente interesse dei figli. Ciò a significare come debbano essere, in un momento delicato come quello della separazione, salvaguardate le abitudini di vita, la rete di relazioni, il concetto di stabilità e via dicendo che, specie per il bambino, dipendono anche dal contesto spaziale in cui vive ed i significati che lo stesso assume (es. la sua cameretta, lo spazio dei giochi, il luogo di frequentazione con i compagni di scuola o con gli amici, il senso di sicurezza proprio dell'ambiente familiare, le routine ad esso associate e via dicendo) senza che nulla possa assumere differente rilievo (cfr. Corte d'Appello di Roma 27 maggio 2009: L'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta).

Così, se pur sussistendo il presupposto della presenza di figli minori e/o non economicamente autosufficienti, la casa non presenta i requisiti prima esposti di rilevanza per la stabilità psicofisica ed affettiva del minore, l'assegnazione può diventare un elemento indifferente: "la Corte ha respinto la domanda di assegnazione proposta dalla madre, motivando tale provvedimento con la considerazione che la minore, allontanandosi insieme alla madre da detta casa, si è indubbiamente ambientata altrove e di conseguenza l'abitazione non costituisce più il suo ambito familiare" (C.A. Roma già citata).

In altri termini il precedente e prolungato allontanamento del coniuge con il figlio ha portato la Corte, chiamata appunto a giudicare sulla "riassegnazione" dell'immobile, a considerare irrilevante la motivazione relativa al benessere del minore che, di tutta evidenza, si era ambientato (in difetto di prova contraria) altrove in modo che la "vecchia casa coniugale" non potesse assumere nessun ruolo particolare nel suo assetto psicologico.

Chiarita la motivazione sottesa al provvedimento di assegnazione o comunque all'attribuzione del godimento nel caso di separazione consensuale (i termini della questione non si spostano) vediamo quali sono i principali effetti dello stesso analizzandoli in termini di domande più frequenti:

La casa familiare è in affitto, cosa succede?

Se il coniuge assegnatario era già titolare del contratto di locazione nulla, in caso contrario questi subentra nel contratto: "il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non é più suscettibile di reviviscenza neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore" (Cassazione Civile Sezione III, 17 luglio 2008, n. 19691).

La casa familiare è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi ed è assegnata all'altro:

Il coniuge assegnatario avrà il godimento dell'immobile (il provvedimento di assegnazione è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c.) almeno fintantoché non permangano i presupposti prima citati. Tuttavia il provvedimento di assegnazione può essere soggetto a revoca (e la stessa è trascrivibile come l'assegnazione) qualora si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 155-quater del codice civile, ovvero che il coniuge assegnatario abbia cambiato residenza (o domicilio), abbia dato vita ad una convivenza more uxorio (convivenza) o abbia contratto nuovo matrimonio.

In ogni caso, l'eventuale decadenza dall'assegnazione non è diretta e necessaria conseguenza di questi fatti ma la revoca dell'assegnazione dipende da uno specifico giudizio di conformità rispetto all'interesse del minore (Corte Costituzionale 30 luglio 2008 n.308): "in materia di separazione dei coniugi, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio. Va tuttavia precisato che l'assegnazione non viene meno di diritto al verificarsi di simili e richiamati eventi ma la decadenza della stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Pertanto, ove l'interesse preminente e l'età minore della prole faccia propendere per una continuazione delle solite abitudini e frequentazioni il giudice può ordinare che la casa coniugale permanga nella disponibilità del coniuge affidatario, anche se non più meritevole di un simile beneficio" (Tribunale di Milano, XI Sezione Civile, 13 maggio 2009).

Se la casa è in comproprietà?

Vale quanto detto in relazione all'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di uno dei coniugi. In questa ipotesi (ma anche nella precedente) si può presentare il caso in cui uno dei due coniugi voglia vendere l'immobile. Fermo quanto già detto sull'opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione (può essere trascritto), è bene notare che l'eventuale assunzione dell'impegno a vendere (eventualmente assunta in sede di separazione) non è coercibile e tantomeno assoggettabile ad esecuzione in forma specifica: "l'obbligo assunto da entrambi i coniugi, in sede di separazione consensuale omologata, di vendere a terzi la casa coniugale di proprietà comune, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. nell'ipotesi in cui uno dei coniugi si rifiuti di adempiere all'impegno assunto verso l'altro" (Tribunale di Roma, 12 gennaio 2004).

CONTINUA

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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