Una volta assegnata la casa familiare qual'è la sorte delle spese relative all'immobile?

Occorre distinguere tra le ipotesi di locazione o proprietà (esclusiva o meno). Nel caso di contratto di locazione, quindi di subentro del coniuge assegnatario, è evidente che tutte le spese graveranno su di lui. Differente è l'ipotesi di assegnazione della casa di proprietà.

In questo caso il coniuge assegnatario, che gode del bene in via sostanzialmente esclusiva, si vedrà tenuto - ad esempio - al pagamento delle spese condominiali (Cassazione Civile Sezione I, 19 settembre 2005, n. 18476), del riscaldamento (o comunque relative ai servizi goduti). Non sono invece soggette a mutamenti in ragione del provvedimento di assegnazione le spese inerenti il pagamento delle imposte dovute in ragione del titolo di proprietà (Cassazione Civile Sezione I 19 settembre 2005, n. 18476).

Aggiornamento a seguito dell'Introduzione dell'I.M.U. (Imposta Municipale Unica)

Tuttavia, con l'introduzione dell'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) tale affermazione deve essere rivista, infatti l'introduzione dell'imposta ha previsto un articolato sistema di calcolo (aliquota nazionale ed aliquota comunale) con due principali voci di detrazione: prima casa e prole a carico.

Dunque, in caso di assegnazione della casa ad uno dei coniugi (separazione o divorzio) questo sarà considerato soggetto passivo dell'imposta a tutti gli effetti (anche se la questione dovrebbe essere discussa approfonditamente considerata la natura del provvedimento di assegnazione della casa coniugale) e quindi tenuto al pagamento integrale della stessa.

Potrà quindi valersi delle detrazioni previste (prima casa e prole minore di anni 26 a carico) nel caso non sussistano ostacoli di natura soggettiva. Nel caso di pluralità di immobili posseduti potrebbe verificarsi una differenziazione delle aliquote in ragione del necessario mutamento dell'indicazione dei soggetti passivi dell'imposta (es. il coniuge assegnatario non è proprietario dell'immobile ma è comproprietario della casa di villeggiatura).

La casa è stata acquistata mediante l'accensione di un mutuo cointestato, cosa succede con la separazione?

Le ipotesi che possono riguardare questo caso, sono davvero numerose e dunque (ferma la necessità di trattare i singoli casi nel contesto di una vera e propria consulenza) si cercherà di ridurre l'analisi alle categorie più generali.

Una osservazione, che può comunque essere intesa come comune a tutte le precedenti ipotesi, riguarda l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale sulla determinazione dell'ammontare complessivo delle obbligazioni economiche poste eventualmente a carico di un coniuge in favore dell'altro: in questo senso gli onere collegati ad eventuali ratei di mutuo dovranno essere considerati ai fini della determinazione del reddito netto dell'obbligato al fine di contemperare l'esigenza di garantire all'altro coniuge un tenore di vita paragonabile a quello avuto in costanza di matrimonio con la necessità di garantire all'obbligato stesso un'esistenza dignitosa (cfr. Corte d'Appello Napoli 27 marzo 2008).

L'ipotesi più semplice che si può più agevolmente considerare (ma che può essere assunta come esempio per le fattispecie più complesse) è quella che riguarda l'immobile adibito a casa coniugale acquistato in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni e con mutuo cointestato.

Che cosa può accadere? L'ipotesi migliore sarebbe senza dubbio quella che prevedesse la prosecuzione del pagamento dei ratei del muto sino alla sua estinzione in vista del trasferimento della proprietà dell'immobile alla prole (se presente) ma difficilmente, purtroppo, è una via percorribile. Negli altri casi, fermo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ed i suoi effetti, si tratta di decidere come gestire le quote di proprietà ed il mutuo residuo gravante sulle stesse. Dunque può essere previsto un trasferimento delle quote di proprietà ed il correlativo accollo del mutuo residuo da parte di uno dei coniugi come possono essere prese in considerazione le ipotesi di cessione a terzi con correlativa estinzione totale o parziale del mutuo gravante sull'immobile o, ancora, può essere prevista (in caso di alienazione dell'immobile) la cessione esclusivamente della nuda proprietà con il permanere del correlativo diritto reale di godimento in favore dell'occupante (in realtà una soluzione poco conveniente dal punto di vista del risultato economico in quanto il valore di realizzo è inversamente proporzionale - rispetto a quello di mercato - all'età dell'alienante).

In ogni caso, almeno fino all'eventuale alienazione o consolidamento (mediante rogito notarile) del trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile, le spese a questo relative gravano indistintamente su entrambi i coniugi ancorchè separati tenuto conto che il riferimento generale è quello che disciplina analoghi casi in cui si realizza la non coincidenza tra la proprietà ed il godimento del bene (Tribunale di Mantova 23 febbraio 2007).

Quanto detto non riguarda i casi in cui si discuta, ad esempio, in caso di assegnazione dell'immobile di proprietà esclusiva gravato da mutuo personale ove andrà valutata di volta in volta la sorte della proprietà dell'immobile e la determinazione dell'eventuale "valore di scambio" nel contesto della separazione dei coniugi. Ulteriore elemento da considerare è la tipologia di mutuo gravante sull'immobile (es. con agevolazioni prima casa) in quanto tale fattore potrebbe essere condizionante l'effettiva realizzabilità di eventuali accordi.

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Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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