Natura delle obbligazioni di mantenimento

L'obbligazione economica posta a carico di uno dei coniugi è una delle questioni più delicate e fonte di conflitto al verificarsi della separazione. Nonostante le recenti modifiche normative (legge n.54/2006) la percezione dell'obbligo di corresponsione di somme di denaro nei confronti della prole (assegno perequativo o di mantenimento) o del coniuge si sostanzia, quasi sempre, nella percezione di un obbligo ingiusto e sempre sproporzionato ancorchè questo trovi titolo nella legge. Se dunque può non essere posto in discussione il diritto (ed il correlativo dovere) si finisce per generare controversie e conflitti infiniti riguardo alla determinazione dell'obbligazione economica finendo - spesso - per genere una inaccettabile confusione riguardo alla natura delle attribuzioni.

In questo senso è bene notare che le obbligazioni di cui si tratta trovano tutte fondamento in una specifica previsione normativa e si traducono in un dovere derivante da una statuizione del giudice (sentenza di separazione, provvedimento di omologazione della separazione consensuale o sentenza di divorzio) che costituisce titolo per il beneficiario.

Così la natura dell'obbligazione economica posta a carico di uno dei coniugi assume un diverso significato in relazione alla funzione cui è destinata: in favore del coniuge (mantenimento) o in favore della prole (assegno perequativo).

Mantenimento nei confronti dei figli

E' facile comprendere come dovrebbe essere agevole superare ogni questione (resistenza) quando il beneficiario è la prole: la somma di denaro ha la funzione di assicurare la realizzazione delle aspettative di crescita del minore (istruzione, educazione e via dicendo) e - espressamente previsto dalla legge - deve intendersi posta a carico di entrambi i genitori in ragione della loro capacità reddituale. In buona sostanza, anche se - ad esempio - nell'eventuale sentenza di separazione viene ad essere articolata l'obbligazione economica posta a carico del papà ciò non vuol dire che alla mamma questa non spetti in ragione della propria capacità reddituale. Tuttavia la diversa percezione del papà (e forse anche le attese della mamma) sono frutto di un retaggio storico difficile da superare anche in considerazione della relativa "giovinezza" delle modifiche introdotte (affidamento condiviso).

Mantenimento in favore del coniuge

Diversa è la natura dell'obbligazione economica disposta in favore del coniuge: attesa la sussistenza di una effettiva posizione di debolezza economica (ragionevole sproporzione nelle rispettive capacità reddituali) che nella separazione trova il suo oggettivo riscontro, l'obbligazione economica in favore del coniuge economicamente debole trova ragione nell'assicurare (per quanto possibile) il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e questo, almeno, sino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio o sentenza dichiarativa della nullità salvo quanto previsto dall'articolo 129 bis codice civile): infatti i presupposti giustificativi dell'assegno di mantenimento in fase di separazione rispetto a quelli dell'assegno divorzile sono del tutto diversi atteso che, mentre la disciplina dell'assegno di mantenimento tende ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e dunque anche il tipo di vita antecedentemente adottato da ciascuno dei coniugi, quella dell'assegno divorzile si fonda esclusivamente sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge correlata alla obiettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati (Tribunale di Roma 5 giugno 2009). In questo senso è bene notare che il giudice in sede di concreta determinazione dell'ammontare dell'obbligazione economica, può avvalersi di ogni strumento utile e giungere a conclusioni anche in via presuntiva (purché adeguatamente motivate).

Adeguamento annuale e rilevanza della mancata corresponsione

Le obbligazioni economiche così definite sono soggette ad adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT ed il loro mancato adempimento può assumere rilevanza penale: in questo senso esaustive le due sentenze con le quali, rispettivamente, il Tribunale di Napoli e quello di Bologna operano le necessarie distinzioni, così in base a quanto disposto dall'articolo 570 codice penale è punito chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, che non sia legalmente separato per colpa. Tale reato assume rilevanza solo il "far mancare i mezzi di sussistenza", che è differente dall'inadempimento rispetto agli obblighi civilistici del mantenimento o di prestare gli alimenti. La sanzione penale di cui alla suddetta norma è circoscritta alla sola mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte dell'obbligato e non sussiste alcuna interdipendenza tra tale omissione e l'assegno determinato fissato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto normalmente, sia che venga autoridotto, sia che non venga corrisposto affatto. Ciò significa che non è prevista alcuna tutela dalla normativa penale per chi non corrisponde in tutto o in parte l'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione (Tribunale di Napoli 9 marzo 2006) e, ancora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, n. 2, codice penale., lo stato di bisogno proprio del concetto penalistico è nozione da tenersi distinta da quella civilistica di mantenimento, per cui la sanzione penale è riservata non già alla condotta di chi lasci la persona offesa senza le utilità economiche di cui poteva godere in costanza di convivenza, ma alla più circoscritta ipotesi di omissione dei mezzi minimi ed essenziali destinati alla sopravvivenza (Tribunale di Bologna 12 marzo 2009).

Modificabilità ed esecuzione

Ciò posto non è detto che, mediante apposita procedura, l'ammontare delle obbligazioni economiche non sia suscettibile di modifica specie in ragione di variazioni in senso deteriore della capacità reddituale dell'obbligato. Per quanto riguarda l'eventuale esecuzione il provvedimento con il quale l'obbligazione viene determinata, costituisce titolo idoneo ed in presenza di apposite convenzioni internazionali, anche nei confronti dello straniero.

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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