Vai al contenuto

Come interdizione e inabilitazione sono cambiate nel c.c.

Cerca

Come tutelare le persone incapaci di intendere e di volere

L’ordinamento giuridico italiano prevede che una persona sia in grado di intendere e di volere autonomamente quando ha compiuto 18 anni e fino a tale età ne sono rappresentanti legali i genitori o chi per essi. Per i minori chiamati ad atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice tutelare come stabilito dall’articolo 320 del Codice Civile. Teoricamente alla maggiore età chiunque dovrebbe essere in grado di agire dal punto di vista giuridico in maniera congrua, ma a volte non è così e dunque la legge deve tutelare le persone maggiorenni incapaci di intendere e di volere. Quando vi sono dei parenti questi diventano rappresentanti legali ma solo se lo desiderano ed esclusivamente con un provvedimento del tribunale, altrimenti il giudice deve nominare qualcun’altro.

Quando una persona non è in grado di prendere delle decisioni consapevoli si possono presentare vari tipi di difficoltà e per evitare problemi a tutti l’ordinamento giuridico prevede all’articolo 428 del Codice Civile che gli atti compiuti da una persona che si trovi in stato di interdizione o inabilitazione anche temporanea possano essere annullati dalla persona stessa o da altre coinvolte, compresi gli eredi o gli aventi causa. Chi sono gli inabilitati? L’inabilitazione di un soggetto maggiorenne è disciplinata dagli articoli 415 e 416 del Codice Civile. Oltre alle persone dichiarate inferme di mente, i sordi e i ciechi non educati adeguatamente, possono essere inabilitati anche coloro che abusano di droga, alcol, gioco, al punto da mettere a rischio i propri averi e quelli della famiglia. Chi sono gli interdetti? Come dispone l’articolo 416 del Codice Civile, anche i minori non emancipati o inabilitati possono essere interdetti nel momento in cui raggiungono la maggiore età. L’interdizione va dichiarata dal tribunale che nomina un tutore che gestisca gli interessi della persona.

Vedi anche  Avvocato e avvocatessa: qual'è il femminile di avvocato?

Ogni movimentazione economica deve essere autorizzata dal tribunale e il tutore dovrebbe avere la massima cura degli interessi della persona interdetta, anche dal punto di vista culturale e morale, come dispone l’articolo 357 del Codice Civile. Questo aspetto tutela anche genitori e parenti delle persone incapaci di intendere e di volere, che hanno il pensiero di che fine farà il proprio caro quando non saranno più in grado di occuparsene. Il tutore agirà per conto della persona previa autorizzazione del tribunale per tutte le decisioni da prendere. Ad esempio potrà dare l’autorizzazione per un intervento chirurgico oppure la vendita o l’acquisto di un immobile o di altri oggetti costosi.

Persone interdette o inabilitate e amministratore di sostegno

La differenza tra interdetto e inabilitato è che chi è interdetto può vivere autonomamente ma essere affiancato da un curatore solamente per spese o atti straordinari che necessitino dell’autorizzazione del tribunale; questi deve essere presente e firmare insieme alla persona inabilitata tutti gli atti giuridici, altrimenti senza la sua firma possono essere annullati. Il curatore si deve occupare non solo del patrimonio della persona interdetta, ma anche di tutte le scelte importanti della vita sempre sotto il controllo del tribunale. I legali rappresentanti si occupano dei soggetti interdetti e gli assistenti dei soggetti inabilitati e questi sono una sicurezza non sono per i genitori e i parenti, ma anche per la persona stessa che non è in grado di badare a sé stessa. Il procedimento per nominare il curatore o il tutore ha un iter stabilito dal giudice tutelare e negli ultimi anni, precisamente con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, si è aggiunta una terza figura per tutelare le persone giuridicamente incapaci totalmente o parzialmente di intendere di volere: l’amministratore di sostegno.

Vedi anche  Profilo psicologico dello stalker: le sue caratteristiche

Questa figura è disciplinata dall’articolo 404 del Codice Civile, dove si può leggere che una persona in stato di impossibilità parziale o temporanea in grado di badare ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno che deve essere nominato dal tribunale nel quale la persona ha la residenza. Può essere il diretto interessato a richiedere l’amministratore di sostegno, un suo parente entro il quarto grado o affini entro il secondo grado; la proposta può essere fatta anche dal tutore, dal pubblico ministero, dagli assistenti sociali o da qualsiasi istituto che si occupi della cura della persona. Vi è un iter legale ben preciso per richiedere l’amministratore di sostegno, il quale viene nominato dal giudice tutelare in forma temporanea o indeterminata. Nella sentenza vengono stabiliti i limiti di spese che l’amministratore può concedere e la frequenza con la quale devono avvenire gli incontri con il giudice. Generalmente l’amministratore di sostegno viene scelto tra i parenti più prossimi, ma la legge prevede che possa essere anche scelto dall’interessato con una scrittura autenticata. In caso di morte è il giudice a scegliere un nuovo amministratore. Il Codice Civile prevede che non possano essere amministratori di sostegno persone che sono tra i servizi che hanno in cura il beneficiario, inoltre questi non può avere nessun compenso per la sua attività. Il suo unico compito è quello di curare gli interessi e i bisogni di chi amministra e può farlo al massimo per 10 anni, a meno che non si tratti di un parente prossimo.

Indice:
Richiedi una Consulenza
Vuoi ricevere le novità del settore?

Per maggiori informazioni sul trattamento dati personali ti invitiamo a consultare la nostra Privacy.