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Cassazione Penale, Sezione V, 20 febbraio 2008 n.21954

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Cassazione Penale, Sezione V, 20 febbraio 2008 n.21954.

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione d’incapaci, a condizione, però, che, trattandosi di fatto commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, possa in concreto affermarsi che si sia in presenza di una limitazione della libertà del minore rispetto alla quale quest’ultimo, avendo acquistato una sufficiente capacità di esprimersi, abbia verbalmente o in altro modo manifestato il proprio dissenso.

…(omissis)..Il 2 dicembre 2003 C.C., separato dalla moglie, si recava a casa dei suoceri, ove abitavano anche la moglie ed il figlio di mesi diciotto, urlava per avere con sè il figlio, forzava la porta della camera da letto ove si era rinchiusa la moglie, prendeva il bambino consegnatogli dal suocero ed andava nella casa coniugale da lui ancora abitata.

Recatosi sul terrazzo della abitazione, che si trovava al quarto piano, si pose seduto sulla ringhiera anche protendendo nel vuoto il bambino.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri pose fine alla difficile e grave situazione.

Per tali fatti – rubricati come sequestro di persona e tentato omicidio – il C. veniva arrestato e tratto a giudizio direttissimo.

Con sentenza emessa in data 20 maggio 2004 il Tribunale di Chiavari condannava, anche al risarcimento dei danni in favore della moglie costituitasi parte civile ed alla pena accessoria prevista dall’art. 34 c.p., comma 2, il C. per il delitto di sequestro di persona in danno del figlio, mentre lo assolveva dal delitto di tentato omicidio perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, che censurava la omessa condanna per il delitto di violazione di domicilio contestato non autonomamente, ma in fatto nel primo capo di imputazione, e la assoluzione dal delitto di tentato omicidio, e la parte civile agli effetti civili in ordine alla assoluzione da tale ultimo reato.

Vedi anche  GDPR

Impugnava la decisione di primo grado anche l’imputato che deduceva la mancanza dei presupposti per pervenire ad una affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 605 c.p. e si doleva, inoltre, anche della eccessività della pena inflitta e delle statuizioni civili.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa in data 14 novembre 2005, confermava l’affermazione di responsabilità del C. in ordine al reato di sequestro di persona – reato configurabile nella specie non essendo, invece, ravvisabile la violazione dell’art. 574 c.p. – dovendosi riconoscere un dissenso presunto della parte lesa e sussistendo sia l’elemento materiale che quello psicologico di tale reato.

Inoltre la Corte affermava la penale responsabilità dell’imputato anche per il delitto di violazione di domicilio contestato di fatto nel corpo del primo capo di imputazione, mentre confermava l’assoluzione del C. dal reato di tentato omicidio.

…(omissis)..Orbene è pacifico, come si è già rilevato, che il reato di cui all’art. 605 c.p. mira a garantire la libertà fisica della persona intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno e, quindi, punisce chi in concreto limiti la libertà di locomozione del soggetto passivo (vedi ad esempio Cass., Sez. 5 penale, 24 gennaio 2005 – 22 febbraio 2005, n. 6488, CED 231422).

E’ evidente che è necessaria una costrizione, nel senso che la privazione della libertà personale deve essere illegittima; è, pertanto, necessario che la vittima manifesti il suo dissenso esplicitamente o che tale dissenso possa essere implicitamente ritenuto.

Orbene quando si tratta di minori, che non hanno ancora una autonoma libertà di locomozione e non sono in grado di manifestare verbalmente il loro dissenso, la soluzione del problema appare più complessa.

Vedi anche  Istanza di Riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza

…(omissis)…Nel caso di specie il dissenso è stato manifestato in modo chiaro dalla madre del bambino, ma è un dissenso che va valutato certamente ai fini della violazione dell’articolo 574 c.p., essendo la stessa titolare del diritto di tenere con sè il piccolo del quale era affidataria, ma che con maggiore difficoltà può essere riferito alla violazione dell’articolo 605 c.p. quando a prendere in braccio il bambino sia il padre dello stesso, che aveva diritto di vedere il bambino e di tenerlo con sè, anche se in giorni determinati, e che allo stesso modo della madre deve impedire che siano poste in essere limitazioni alla libertà fisica del bambino.

Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per un nuovo esame.
©Studio Legale Paternostro 2009-2017

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