La deontologia forense

Molto di frequente il tema della deontologia forense trova ampio spazio e risalto all'interno delle più svariate fonti d'informazione e, altrettanto di frequente appaiono richiami al codice deontologico forense che viene ad essere assunto come "fonte esclusiva" del "codice di comportamento" al quale il professionista è tenuto.

Tuttavia, fermo restando l'invalicabilità dei principi ai quali il professionista è tenuto nell'esercizio della sua attività, spesso la materia del diritto di famiglia viene; ad essere considerata e processualmente vissuta come si trattasse, ad esempio, di una pratica relativa al settore commerciale o altro: in buona sostanza pur rimanendo all'interno di canoni deontologici corretti il rischio di "appesantimento" della vicenda processuale è notevole.

Le particolarità delle questioni inerenti la famiglia

L'origine di questa riflessione è senza dubbio la considerazione che il "vissuto processuale" nel contesto delle vicende riconducibili al diritto di famiglia, presenta una differenziazione notevole rispetto al contenzioso, se vogliamo, ordinario: mentre nella normale causa per questioni di condominio, ad esempio, il "luogo" processo è inteso come momento attraverso i quale gli aspetti personali (emozionali) vengono a trovarsi canalizzati e centrati nell'iter processuale, nell'ambito delle questioni familiari (separazione, divorzio e via dicendo) il "luogo processo" si caratterizza come vero e proprio fulcro emozionale di una ragione che deve necessariamente trovare un riconoscimento pubblico.

Ancora, quasi mai i soggetti dell'iter processuale sono solo adulti: il coinvolgimento di minori è costante e sovente essi stessi rischiano di diventare loro malgrado meri strumenti per la soddisfazione delle reciproche equazioni difensive delle quali l'avvocato, che ha assunto una specifica delega dal proprio assistito, utilizza o può utilizzare in vista della "vittoria".

Il ruolo dell'avvocato

In buona sostanza l'avvocato che, nell'ambito della disputa familiare, venga a proporsi con un atteggiamento "classico" (cioè come se venga ad affrontare una controversia ordinaria) pur agendo nel pieno rispetto delle previsioni del codice deontologico forense rischia di operare scelte operative che, in tempi più o meno lunghi, potrebbero rivelarsi controproducenti per i soggetti coinvolti: es. tenuta degli accordi di separazione, valutazioni in ordine all'effettivo benessere per la prole e via dicendo.

Le "regole" supplementari

L'approccio corretto sembra dunque essere nella direzione di osservare alcune regole supplementari, più specifiche in ragione delle peculiarità della materia:

Le specificazioni rispetto al codice deontologico

Si tratta di alcune specificazioni, o se si vuole espansioni, delle norme deontologiche alle quali l'avvocato deve attenersi senza tuttavia porsi in contrasto con le stesse. Ad esempio "filtrare" le istanze dell'assistito rispetto al vissuto che ha generato il disequilibrio della coppia non è certo in contrasto con il princpio enunciato all'articolo 36 del codice deontologico e, certo, proporre una deflazione delle iniziative inutili e/o gravose cosa già espressamente prevista dall'articolo 49. Dunque prestare attenzione alla necessaria valutazione dell'ipotesi di dissociazione espressa dalla volontà del cliente nella prospettiva di una giusta prevalenza delle considerazioni, in primo luogo di carattere morale, che accompagnano sempre le questioni inerenti la famiglia che, comunque configurata, è un luogo di prevalenza di affetti (e delle loro opposte manifestazioni) forti che mal si prestano ad una tipizzazione procedurale "classica".

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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