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Iter separazione dei coniugi: ricorso omologazione sentenza

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Approfondimento sull’iter della separazione personale dei coniugi la fase di presentazione del ricorso, della prima comparizione delle parti in udienza, l’omologazione della separazione consensuale o la sentenza in caso di giudiziale. La separazione personale dei coniugi può avvenire sia in modo consensuale sia in modo giudiziale. E’ certamente utile conoscere le varie fasi dell’iter della separazione al fine di comprendere le possibili conseguenze (anche di ordine psicologico) rispetto ai provvedimenti dei quali si chiede l’adozione al Giudice.

separazione consensuale
separazione giudiziale
II° Fase: redazione e presentazione del ricorso:
Al fine della sua piena validità il contenuto dell’accordo di separazione deve essere assoggettato al vaglio del Giudice ovvero, essere sottoposto a giudizio di omologazione.
Per ottenere questo il contenuto dell’accordo raggiunto dai coniugi deve essere riportato all’interno di uno specifico atto: il ricorso. Questo, indirizzato al Presidente del Tribunale (scelto in base a criteri di competenza territoriale), oltre quanto detto prima, dovrà contenere la richiesta della fissazione di udienza di comparizione delle parti (c.d. presidenziale) ed essere accompagnato dalla documentazione richiesta (certificati anagrafici ed eventuale documentazione fiscale o contabile).
II° Fase: redazione e presentazione del ricorso:
Come per la separazione consensuale, la separazione giudiziale ha inizio con la presentazione del ricorso il cui contenuto sarà tuttavia ben diverso dalla semplice esigenza di sottoporre al giudizio di omologazione l’accordo congiunto di separazione.
In questo caso il contenuto sarà determinato in ragione del fatto che il ricorso al Giudice è motivato dal “semplice” mancato raggiungimento di un accordo di separazione oppure potrà contenere anche una specifica domanda di addebito quando il ricorrente ritenga che la causa della separazione sia da attribuire esclusivamente all’altro coniuge.
Una volta effettuato il deposito, verrà comunicata la data dell’udienza di comparizione delle parti (fase presidenziale) ed il tutto sarà notificato alla controparte la quale, potrà costituirsi secondo le modalità più opportune (es. in caso con la proposizione di domanda riconvenzionale).
III Fase: fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (c.d. udienza presidenziale):
all’esito di una sommaria valutazione del contenuto del ricorso, viene fissata l’udienza di comparizione delle parti (c.d. udienza presidenziale) alla quale i coniugi possono partecipare anche senza l’assistenza di una avvocato (salvo diversa indicazione del Tribunale). In questa udienza viene esperito, in primo luogo, il tentativo di conciliazione e, successivamente in caso di esito negativo, viene redatto il verbale d’udienza che conterrà l’indicazione dell’accordo raggiunto e del suo contenuto.
IV Fase: omologazione dell’accordo e visto del Pubblico ministero:
successivamente alla “fase presidenziale” l’accordo di separazione viene sottoposto al giudizio di omologazione (fase collegiale) ed al visto del Pubblico ministero (in caso di presenza di figli minori) sino a che non vi sarà la pronuncia definitiva (omologazione della separazione) debitamente comunicata alle parti. E’ possibile giungere a questa fase anche nel caso di conversione di una separazione giudiziale. Con l’omologazione, in sintesi, si avranno i seguenti effetti:

  • autorizzazione per i coniugi a vivere separati;
  • efficacia dell’accordo di separazione;
  • decorrenza dei termini ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

Occorre inoltre rilevare che:

  • il contenuto degli accordi può essere sottoposto a modifica o revisione anche dopo l’avvenuta omologazione;
  • una volta ottenuta l’omologazione della separazione consensuale non è possibile instaurare un giudizio per una separazione contenziosa.

In ogni momento, anche successivo all’omologazione della separazione consensuale, è possibile la riconciliazione dei coniugi.

III° Fase: udienza di comparizione, provvedimenti urgenti e scambio delle memorie integrative.
Come nella separazione consensuale, all’udienza presidenziale verrà esperito il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo verranno adottati i c.d. provvedimenti temporanei necessari ed urgenti. In questo senso, non potendo conoscere della causa, il Giudice determina l’assetto della coppia in vista della definizione della controversia, secondo uno schema piuttosto standardizzato.
Così verranno determinate le obbligazioni pecuniarie (in vista di una successiva e definitiva regolamentazione in sentenza), l’assegnazione della casa coniugale e via dicendo, dando possibilità alle parti di porre in essere uno scambio di memorie integrative rispetto al contenuto del ricorso che, in teoria, potrebbe essere stato limitato solo alla richiesta di instaurazione del giudizio.
IV° Fase: istruzione della causa e sentenza parziale.
In questa fase il Giudice opera sostanzialmente una scissione rispetto al contenuto dell’intero giudizio attraverso la c.d. sentenza parziale.Con l’introduzione di sostanziali modifiche al codice di procedura civile è stato anticipato il momento in cui i coniugi acquisiscono “ufficialmente” lo stato di separati. Le restanti questioni (es. addebito della separazione) saranno poi decise in sede d sentenza definitiva. Ancora, sino alla pronuncia della sentenza definitiva è possibile sia la riconciliazione dei coniugi.
V° Fase: decisione e sentenza definitiva.
Successivamente all’emanazione della sentenza parziale, la causa prosegue secondo rito fino alla sentenza definitiva che costituisce l’esaurimento della fase di primo grado del giudizio.
Il contenuto della sentenza riguarda l’intero giudizio e “risponderà” in modo più o meno soddisfacente alle istanze delle parti portate all’attenzione con i rispettivi atti introduttivi.
La sentenza è, ovviamente, appellabile e le statuizioni in essa contenute possono dunque essere modificate.
E’ bene notare che la proposizione dell’appello impedisce (anche se le questione è discussa) l’instaurazione del giudizio di divorzio posticipando quindi il momento in cui è possibile chiedere la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sino al momento della sentenza definitiva è ancora possibile la conversione della separazione giudiziale in separazione consensuale. E, ancora, anche dopo l’emanazione della sentenza (come in ogni fase in corso di giudizio) è possibile la riconciliazione dei coniugi con il ripristino delle stato quo ante. La riconciliazione può avvenire sia per espressa volontà delle parti, sia in ragione di comportamenti (es. ripristino della convivenza e della comunione materiale e spirituale) incompatibili con lo stastus di coniugi separati.

©Studio Legale Paternostro 2009-2017

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