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Iter separazione consensuale giudiziale: come funziona?

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Le fasi della separazione consensuale e giudiziale.

Approfondimento sull’iter della separazione personale dei coniugi, consensuale, giudiziale e possibili alternative deflattive del conflitto di coppia. La separazione personale dei coniugi può avvenire sia in modo consensuale sia in modo giudiziale. E’ certamente utile conoscere le varie fasi dell’iter della separazione al fine di comprendere le possibili conseguenze (anche di ordine psicologico) rispetto ai provvedimenti dei quali si chiede l’adozione al Giudice.

In questa sezione sono sommariamente descritte le fasi della separazione (consensuale e giudiziale) e le possibili alternative ad ognuna di esse. E’ uno schema molto sintetico e concettualmente semplificato ma sicuramente utile a rendere l’idea di cosa effettivamente sia il percorso (iter della separazione secondo quanto indicato dal codice di procedura civile) che i coniugi separandi intraprenderanno una volta che l’intenzione di porre fine al rapporto di coniugio è diventata esigenza ineludibile.

separazione di fatto
separazione consensuale
separazione giudiziale
può realizzarsi in qualsiasi modo ma, a differenza dello stato di “separato” derivante da una pronuncia del giudice, ha scarsa o nulla rilevanza per la legge a meno che la fattispecie non ricada all’interno di ipotesi ben precise e tassative. La separazione di fatto, in effetti, non ha alcuna incidenza sugli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio che, al contrario, restano invariati: es. fedeltà, mutuo rispetto, dovere di assistenza morale e materiale e così via. costituisce la modalità “preferibile” attraverso la quale i coniugi realizzano l’intenzione di porre fine alla convivenza e realizzare gli effetti previsti dalla legge. Non è prevista alcuna modalità specifica perché si possa giungere ad una separazione consensuale, tuttavia è requisito fondamentale che i coniugi abbiano già determinato il contenuto dell’accordo. la separazione giudiziale, che prevede lo svolgersi di una vera e propria fase contenziosa, è lo strumento attraverso il quale l’istanza di separazione può essere perfezionata qualora i coniugi non riescano a raggiungere un accordo di separazione congiunto o quando, ipotesi non infrequente, si vuole che la “colpa” della separazione sia addebitata esclusivamente ad uno dei coniugi in ragione di specifici comportamenti tenuti in costanza di matrimonio. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo di separazione deve essere ricompreso il caso in cui solo uno dei due coniugi voglia separarsi e dunque l’altro rifiuti di sottoscrivere una separazione consensuale.
I° Fase: determinazione del contenuto dell’accordo.
In questa fase i coniugi predispongono il contenuto dell’accordo di separazione. In linea di massima dovranno essere previsti punti specifici al fine di regolare:

  • il diritto di visita (affidamento condiviso) del genitore presso il quale i figli non saranno stabilmente collocati. ;
  • l’ammontare dell’importo dovuto al fine del mantenimento del/dei figlio/figli. Sul punto sono però necessarie alcune precisazioni: al mantenimento dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) concorrono entrambi i genitori proporzionalmente alla loro capacità reddituale, di conseguenza quanto dovuto, ad esempio dal padre, non deve essere inteso come fonte esclusiva del sostentamento del figlio per il quale l’importo è versato ma, al contrario, come quota concorrente rispetto a quanto impiegato anche dall’altro genitore….. Ancora rispetto all’ammontare dell’importo dovuto a titolo di mantenimento verrà anche previsto l’adeguamento automatico agli indici ISTAT e la partecipazione alle spese scolastiche, mediche, sportive e/o straordinarie;
  • determinazione dell’eventuale assegno in favore del coniuge economicamente svantaggiato (coniuge debole);
  • assegnazione della casa coniugale ove saranno eventualmente previsti eventuali regolamenti patrimoniali particolari;
  • ulteriori regolamenti patrimoniali;
I Fase: conferimento del mandato all’avvocato.
A differenza della separazione consensuale dove la presenza dell’avvocato (o degli avvocati) è facoltativa (salvo che il singolo Tribunale non imponga diversamente), nella separazione giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato.
Con il conferimento del mandato (delega) all’avvocato inizia la fase di valutazione dell’istanza sotto differenti profili, sia legali che psicologici, al fine di raccogliere ogni informazione utile alla corretta istruzione del ricorso.
Nello stesso tempo è corretta prassi contattare l’altro coniuge (la “famosa” lettera) al fine di poter valutare congiuntamente l’ipotesi che la separazione avvenga in modo consensuale piuttosto che all’esito di un lungo contenzioso.
In questa fase è senz’altro utile non procedere “d’impulso” a meno che non ci siano improcrastinabili esigenze di tutela (es. maltrattamenti, situazioni di grave disagio familiare e così via) ed è altresì utile il tentativo di ridurre l’eventuale conflittualità evitando la strumentalizzazione di altri strumenti di tutela di portata ben più ampia (es. presentazione di querele).
Ancora, spesso con la collaborazione del collega di controparte, è possibile tentare un percorso di mediazione familiare.
Tuttavia, di norma, è frequente l’insuccesso dei tentativi di negoziazione e mediazione specie quando la conflittualità della coppia si è già ripetutamente manifestata nel ricorso alla giustizia (presentazione reciproca di querele). In tal caso, l’unica alternativa è quella di proseguire con l’istruzione della causa.
Vedi anche  Bisogni indotti: i processi mentali e l'influenza dei media

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