La sentenza 183/2010 della Corte Costituzionale: premessa
Negli approfondimenti relativi alla convivenza more uxorio (agli accordi di convivenza) ed al tema della possibilità del matrimonio per le coppie omosessuali, sono stati trattati - anche in modo provocatorio - alcuni temi di notevole importanza.
Specie nell'analisi della sentenza della corte costituzionale (183/2010), sono emersi i temi dell'applicazione (o garanzia di piena effettività) dei principi di pari dignità e di uguaglianza anche se, necessariamente, nell'interpretazione dei giudici (non solo quelli costituzionali) il significato di questi due termini appare di volta in volta "adattato" alla realizzazione di un contemperamento di interessi che non sempre corrisponde a ciò che soggiace alla richiesta di tutela promossa dal singolo seppur egli rappresenti una "collettività" per quanto ristretta ed il gruppo sociale di riferimento considerato nella sua interezza.
La tolleranza e la convivenza more uxorio
Seguendo la storia delle convivenze more uxorio (ante la riforma del diritto di famiglia) e la strada (incompleta) sino ad oggi percorsa, oltre ai termini prima citati, viene ad essere considerata anche una nuova parola: tolleranza.
La società, il gruppo sociale attraverso le sue espressioni istituzionali, ha - di fatto - seguito un percorso di accettazione della convivenza more uxorio basata sull'incremento della tolleranza: a piccoli passi, la convivenza fuori dallo schema istituzionale/religioso del matrimonio si è andata consolidando senza trovare mai espressioni dirette della sua regolamentazione. Si è accettato (attraverso l'aumento della tolleranza) che potessero esprimersi pubblicamente forme di aggregazione sociale differenti dalla famiglia fondata sul matrimonio (matrimonio concordatario per di più).
In questo processo - dove oggi solo alcuni appartenenti alle generazioni più vecchie - sono riluttanti ad accettare una convivenza (che alle volte è espressione di una necessità più che di una scelta: rispetto al "come devono essere celebrati i matrimoni e cosa questo comporta"), si verificata l'accettazione di un passaggio culturale intermedio ma fondamentale: una società culturalmente rigida ha accettato non tanto la convivenza ma piuttosto il fatto che due persone potessero sposarsi optando solo per la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile. Quanti erano, fino a due decenni fa, ad esempio i genitori pronti ad accettare che i propri figli si sposassero "solo in comune"?
Il significato della tolleranza
Abbiamo detto incremento della tolleranza: il primo problema.... se andiamo ad analizzare bene il significato del termine tolleranza, ci rendiamo conto che questo esprime, in realtà, due posizioni ben distinte: il tollerante si trova in una posizione di forza rispetto al tollerato. Il tollerante, in effetti, esprime una benevolenza espressione della forza che in ogni momento (a tolleranza zero ad esempio) potrebbe letteralmente spazzare via il tollerato o costringerlo ad adeguare le sue posizioni a quelle del tollerante. Dunque l'espressione "tolleranza" non implica comprensione, non implica accettazione del tollerato per quello che è e per quello che è realmente la sua persona. Il tollerante è consapevole di non accettare la diversità (cioè la non perfetta coincidenza) della persona del tollerato ai suoi schemi, ma è anche consapevole che la "forza" può tradursi, ad esempio, in compassionevole aiuto, accettazione... quasi una pietas verso il tollerato.
Tollerare senza accettare
La nostra società tollera, dunque, tollera ma non accetta "il diverso"... lo "incista" nella benevola tolleranza per non doversi riconoscere - ad esempio - razzista, per non doversi riconoscere omofoba, per non dover riconoscere il proprio disagio davanti l'espressione della malattia, della povertà (nella quale la stessa si trova immersa), della follia, della asetticità delle relazioni distorte da un incontrollabile narcisismo consumistico che usa all'esaurimento tanto i beni quanto le persone.
La società si preoccupa, nel suo essere tollerante, di non esprimere nettamente il proprio rifiuto verso ciò che tollera... al contrario si adopera affinché la tolleranza si traduca in principi espressione di garanzia. Ed ecco che, passando per massacri a fil di spada, decapitazioni, fucilazioni e stermini di massa giungono ai giorni nostri - da una società forte e tollerante - espressioni come: libertà, democrazia, eguaglianza sociale, pari dignità delle persone.
Libertà, democrazia, eguaglianza sociale, pari dignità delle persone
Perché c'è una contraddizione tra questi quattro termini ed una società tollerante?
Perché, parte di questa società tollerante, ha sentito la necessità - ad esempio - di "spiegare" cosa volesse dire il termine dignità in vario modo: dopo la seconda guerra mondiale, dopo i massacri della seconda guerra mondiale, in molti ordinamenti e trattati internazionali il termine dignità ha assunto il significato di protezione dalla sofferenza. Rispettare la dignità umana vuol dire impedire che l'uomo - la persona - soffra o che gli sia garantito (qualora tale sofferenza sia stata già vissuta) di patirne ulteriori.
La Corte Costituzionale tedesca, in questo senso, ha ulteriormente definito il senso del termine dignità specificando che il concetto del rispetto della dignità si esprime nei confronti di un soggetto (uomo) già titolare delle posizioni (tutele) garantite dai principi di uguaglianza e libertà rafforzandone le garanzie relative all'impedire la sofferenza.
Per restare sul tema degli esempi, anche più specifici, rispetto alla correlazione tra il termine dignità ed il termine sofferenza, si possono ricordare la Convenzione di New York e quella di Strasburgo riguardo alla protezione del minore e delle speciali garanzie processuali apprestate nei confronti dello stesso quando questo venga ad essere parte del circuito processuale.
Per quanto riguarda il nostro ordinamento questo si traduce, ad esempio, nell'avere formalmente sancito il così detto principio di minima offensività nell'ambito del processo minorile: in buona sintesi, prima il minore esce dal circuito processuale e meglio è, se possibile evitandogli ulteriori sofferenze presenti e future!
Questo sulla premessa di una carta costituzionale, sempre nel caso dell'ordinamento italiano, che pone in primo piano assoluto (per la natura stessa delle dichiarazioni in essa contenute) i quattro principi prima enunciati, cioè: libertà, democrazia, eguaglianza sociale, pari dignità delle persone. Una carta costituzionale improntata anche al "far tesoro dell'esperienza" quando prevede nelle disposizioni transitorie e finali che lo "spettro" della dittatura (e delle sue conseguenze anche in ordine alla garanzia dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza e dignità) possa rivivere.
Sembrerebbe tutto molto coerente e, soprattutto, senza spazi per la tolleranza prima descritta! Forse non lo è.... o, almeno, sembra non esserlo.
I "sistemi" dell'etica, della morale e del diritto
Una delle cause della percezione di incoerenza, dall'analisi dell'esperienza pratica, è abbastanza evidente: il sistema etica, morale e diritto - immaginato come una serie di cerchi concentrici che tracciano i confini delle libertà individuali - ha perso, e perde in continuazione, la configurazione di sistema organico e coordinato. Come posso preoccuparmi di sanzionare il mancato rispetto della dignità di un animale, ad esempio, assicurandogli una morte "dignitosa" prima di mangiarlo, di evitargli sofferenze nel momento in cui mi trovo a doverlo restringere in una gabbia o impedendo che la sua vita sia inutilmente sacrificata alla sperimentazione se poi lo posso rendere "parte" in uno spettacolo o rendere possibile che il suo cadavere sia oggetto del divertimento del pubblico in una festa popolare (es. u curru u porcu)? Non basta, come posso considerare un sistema che da un lato enuncia la supremazia della dignità e dell'uguaglianza sociale impegnandosi a preservare l'individuo dalle sofferenze della povertà e dall'altro offre la possibilità istituzionalizzata di creare la povertà?
Perché così è un sistema che consente, ad esempio, il prevalere della spinta consumistica quando legittima il produttore a ad assumere le vesti di autoprotettore del consumatore o quando lo stesso sistema rende tangibile il miraggio di una vita priva di stenti offrendo tale possibilità attraverso la massiccia offerta di lotterie e concorsi (alimentando il miraggio attraverso la dichiarazione di quanti hanno già "vinto" ma omettendo di dichiarare quanti hanno "perso"!)?
I tre centri non coincidono più e, soprattutto, i confini del sistema non contengono più i "centri" individuali. Il singolo, in via evasiva o più pericolosamente - attraverso la libertà di interpretazione - in via elusiva, legittima qualsiasi propria condotta a scapito dell'altro, motivato solo dalla soddisfazione narcisistica: senza immaginare chissà quale situazione, ma mille cittadini che propongono dieci ricorsi al prefetto ciascuno avverso dieci legittime sanzioni per violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada ciascuno, non tentano di eludere il pagamento intasando inutilmente gli uffici? Inutilmente nei confronti del gruppo sociale... per l'interesse individuale no, anzi...
Elusione ed interesse individuale
Il gruppo sociale non è in grado di assicurare la tutela della dignità, ed in questo caso non è neanche tollerante: accetta che l'azione lesiva di un singolo possa essere compiuta in una logica perversa che vede nell'intasamento prodotto dall'altro la possibilità di giovarsene in futuro! Dunque un gruppo sociale che accetta, nella prospettiva dell'omogeneità di alcune distorsioni ormai fatte proprie, la violazione sistematica della propria dignità ma che è semplicemente tollerante verso l'istanza di affermazione della dignità del diverso, gruppo - con la sua forza - pronto a reagire come prima detto.
In altri termini esiste una generale accettazione della (almeno) elusione di determinati principi poiché l'accettazione di ciò soggiace comunque ad un diffuso ed omogeneo interesse individuale, salvo a manifestare una pronta reazione nei confronti della richiesta di rendere omogenea una "nuova" posizione quando questa rappresenti l'istanza del tollerato.
Ciò significa poter rendere impossibile la legittima richiesta di espressione della personalità di un individuo qualora la si ritenga non tollerabile: ciò è legittimo quando ci si trova innanzi, ad esempio, alla violazione di una norma penale (ma a ben vedere il comportamento sanzionato non è mai tollerato, la riprovevolezza implica non accettazione e palese legittimo rifiuto), non lo è più quando la non tolleranza investe ciò che per altre vie è tutelato!
Ho una pensione, quando morirò il mio amato compagno di una vita avrà diritto al trattamento di reversibiltà? Ho un fratello con il quale non vado poi tanto d'accordo, quando sarò morta lascerà la disponibilità della casa a chi ha vissuto con me gli ultimi quindici anni della mia vita condividendo così tante belle esperienze?
Da chi provengono questi pensieri? Queste possibili sofferenze? Dalla coscienziosa moglie? Dalla coscienziosa moglie la cui dignità si trova ad essere garantita da un'apposita legge? Una moglie che, al pari di altre, vede tutelata in pieno la propria libertà, dignità ed uguaglianza? O queste preoccupazioni possono provenire anche dall'anziana compagna che ha semplicemente convissuto per anni more uxorio con il suo uomo?
Tollerenza, matrimonio, coppie conviventi e coppie omosessuali
Possono provenire solo da lei? O, per caso, potremmo riferire la prima anche ad uno dei partner di una coppia omosessuale? L'amato compagno di una vita! O, la seconda, quel chi ha vissuto con me quindici anni di condivisione di esperienze non potrebbe essere la compagna?
Cosa lascerò ai miei figli? Non può considerare come figli, ad esempio, quel partner di una coppia omosessuale in cui l'altro giunge alla consapevolezza della sua sessualità dopo un matrimonio fallito? Ma non può porsi, nella prospettiva della ricostruzione di un nucleo familiare, la stessa domanda il convivente more uxorio magari costretto in questa posizione dalla lungaggine di una separazione e di un divorzio giudiziale?
Alcune di queste situazioni (solo una parte però) potrebbero essere "risolte" attraverso un matrimonio... lo stesso matrimonio che, nei termini della questione elusiva prima citata, potrebbe essere mero strumento per l'acquisto dello status relativo alla cittadinanza, che potrebbe essere mero strumento per l'elusione di un obbligo contributivo previdenziale.
Strumento al quale è del tutto estranea una delle componenti la cui tutela è propria delle garanzie riservate alla dignità della persona: l'affectio.
Negazione della diversità
Forse il problema è che la diversità al quale si è negata la possibilità di una diretta realizzazione delle proprie aspettative a svelato una questione di non poco rilievo: non è che, per caso, l'affectio che si rivela pura e semplice al di là di "millenarie" teorizzazioni costituisce il vero nocciolo della questione?
Che il significato dell'affectio che dovrebbe essere il motore del nucleo familiare (considerato nella prospettiva istituzionale) sia già ben diverso dall'idea originaria che costituì il nucleo del diritto di famiglia sembra cosa ben assodata anche se, in fondo, solo tollerata: basti pensare che "il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della convivenza" cozzano in modo abbastanza evidente con "i millenari e tradizionali" concetti che hanno portato al riconoscimento della famiglia nell'ambito costituzionale e della legislazione civile originaria.
Istituzionalizzare per poi relativizzare: ad esempio nella prospettiva che il divorzio debba ritenersi una conquista per la dignità della donna affermando nel contempo che la famiglia debba essere considerato il luogo di realizzazione della pari dignità tra uomo e donna. Dalla prospettiva dell'affectio, con il matrimonio civile, uomo e donna la dichiarano pubblicamente una volta per poi, comunque, disporre dello strumento per revocare tale solenne affermazione prima separandosi (cioè chiedendo al giudice l'autorizzazione a vivere separati) e, dopo, divorziando. La stessa affectio, che non viene istituzionalizzata - cioè che non viene pubblicamente accertata non è riconosciuta utile a garantire le tutele connesse, invece, alla dichiarazione formale insita nel matrimonio... anche se tale manifestazione informale (convivenza more uxorio) dovesse durare tutta la vita! D'altra parte e contemporaneamente, nel caso di matrimonio inteso come strumento utile a conseguire finalità diverse, la preoccupazione relativa alla sussistenza dell'affectio non ha in effetti nessun rilievo! Sembra che, posta l'adesione allo schema formale e sussistendo i presupposti - sempre formali -, la tolleranza funzioni.
Nel dominio delle scelte, il tollerato, che in questo caso è il convivente more uxorio ha lo strumento per essere accettato cioè può scegliere di aderire al programma del tollerante, il quale - in altre situazioni - accetta la dimostrazione di inefficacia e/o insussistenza dei presupposti della posizione di forza assunta, lasciando correre sul fenomeno elusivo. Perché la richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di una coppia omosessuale (attraverso la richiesta delle pubblicazioni civili) "inceppa" questo meccanismo? Una coppia omosessuale che chiede sia celebrato il proprio matrimonio che cosa afferma? Una posizione che è al di fuori del dominio delle scelte offerto dalla tolleranza (quella possibilità di scelta offerta al convivente more uxorio) e che la disvela attraverso l'affermazione che l'affectio istituzionalizzata è ben lontana da quella "reale e vissuta";, cioè quella concreta rinnovata nel quotidiano fuori dallo schema della presunzione che, già in passato, la stessa Corte Costituzionale aveva definito inidonea a consentire l'estensione delle garanzie e tutele del matrimonio al convivente more uxorio.
In altre parole, "l'incistamento" operato attraverso la tolleranza non è altro che discriminazione. Discriminazione che, alla fine, è strutturale (certo altrimenti non potrebbe esserci l'affermazione relativa alla sussistenza della tolleranza) e ben percepibile nella stessa terminologia utilizzata dai giudici della Consulta in relazione ai temi trattati: fenomeno... non realtà, fenomeno (anche non socialmente rilevante).
Ma, fosse anche per un singolo individuo che si trovasse ad essere portatore di una particolarissima e speciale istanza, non dovrebbero trovare applicazione prioritaria ed inderogabile i principi che il gruppo sociale ha posto a fondamento della concentricità tra etica, morale e diritto? La sofferenza che in questo caso è l'espressione duplice della mancata realizzazione delle attese del singolo rispetto all'espressione completa della propria personalità (peraltro teoricamente tutelate) e dell'attestazione di una incoerenza nel sistema generale (del suo stato complessivo di sofferenza) non è una violazione del principio di salvaguardia della dignità? Della pari dignità sociale della persona? Non è una violazione del principio di uguaglianza (formale e sostanziale) nel momento in cui è negata la natura dell'affectio quale motore creatore del luogo degli "affetti forti" (che forse dovrebbe essere la definizione più appropriata del concetto di famiglia) e, ancor più a ragione, se si considera che - ad esempio - ai fini della celebrazione del matrimonio cosi come questo è oggi interpretato sia sufficiente una diversità sessuale solo apparente come quella derivante da un cambiamento di sesso chirurgico e non genetico?
Forse quest'ultima ipotesi è più agevole da tollerare nella prospettiva che il fenomeno è socialmente irrilevante in quanto numericamente rappresentato da un limitatissimo numero di soggetti.... almeno che, in un futuro, il cambiamento di sesso non diventi qualcosa al pari di un bene di consumo... magari da mettere in palio quale premio di una lotteria istantanea o che non sia una pratica finanziabile con il credito al consumo.




