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Modifica condizioni separazione e divorzio: la legge

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La modifica delle condizioni di separazione e di divorzio a seguito del mutamento delle condizioni personali del coniuge separato o divorziato.

La modifica dei provvedimenti presidenziali o della separazione, per violazioni, inadempimenti o sopravvenuti motivi, modifica dei provvedimenti assunti in seguito al divorzio.

Dopo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali, dopo l’omologazione della separazione consensuale o successivamente all’emanazione della sentenza parziale, in seguito alla sentenza definitiva è possibile modificare le condizioni della separazione? E successivamente al divorzio, possono essere modificate le condizioni dello stesso.

Molto spesso si pensa che le condizioni della separazione (o i provvedimenti adottati) siano qualche cosa di immodificabile e che nulla possa essere fatto per modificarli: in realtà non è così. In linee generali occorre ricordare che ogni “provvedimento” non definitivo del giudice è suscettibile di modifica secondo modalità ben precise; ad esempio le sentenze di primo grado sono suscettibili di appello e così anche quelle relative ai giudizi di separazione o divorzio (qualora questi avvengano secondo la modalità giudiziale). Sono anche suscettibili di modifica i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nella cosi detta “fase presidenziale” della separazione (o del divorzio) giudiziale che, spesso, vengono poi riproposti nella sentenza definitiva, allo stesso modo sono suscettibili di modifica gli accordi omologati in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto.

Tolti i casi di appello attraverso i quali viene ad operarsi un vero e proprio sindacato sulla decisione del giudice di primo grado e che generalmente “travolgono” l’intera sentenza, le ipotesi di modifica successiva in corso di eventuale giudizio vale sicuramente la previsione dell’articolo 709-ter codice di procedura civile qualora l’adozione delle modifiche si renda necessaria perché sussista una condizione di violazione o inadempimento dei provvedimenti assunti ed in particolare “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”.

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In questo caso il giudice, a seguito della presentazione di un ricorso da parte dell’altro coniuge, convoca le parti al fine di adottare gli opportuni provvedimenti che, oltre appunto all’eventuale modifica delle condizioni in corso, può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore, disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro oppure (anche) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Lo stesso articolo 709-ter prevede espressamente che tali provvedimenti sono comunque impugnabili nei modi ordinari.

Più generale invece, la previsione dell’articolo 710 codice di procedura civile che consente ad entrambi i coniugi, in qualsiasi momento, di chiedere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione relativi agli stessi coniugi o alla prole.

I presupposti di tale richiesta possono essere i più svariati (modificazioni delle condizioni economiche personali, trasferimenti di residenza, domande relative all’assegnazione della casa coniugale e così via) e devono comunque e sempre essere adeguatamente motivati e provati. La decisione (adottata in camera di consiglio) può avvenire sulla base degli elementi prodotti a sostegno dell’istanza o il giudice può disporre l’assunzione di ulteriore mezzi istruttori al fine di valutare la sussistenza di concreti elementi di fatto e di diritto che giustifichino il provvedimento.

Fuori dai casi in cui la richiesta di modifica possa riguardare fattispecie gravi (ad esempio in ordine alla potestà genitoriale o che sia in conseguenza di reato) o che non preveda la rinuncia o modifica sostanziale di posizioni relative a diritti indisponibili (non può essere richiesta una modifica che importi da parte di un genitore alla rinuncia alla corresponsione dell’assegno perequativo in favore del figlio minore) è possibile che l’accordo intervenga tra i coniugi senza la necessità di una pronuncia del giudice salvo che non l’esistenza del provvedimento non sia necessaria ad altri fini.

Vedi anche  Separazione Codice Procedura Civile Titolo II Art 706-711

In buona sintesi, fuori dai casi di appello avverso sentenza, i provvedimenti della separazione sono sempre modificabili così come quelli conseguenti alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge n.898 del 1970 che, al comma 1, prevede espressamente come “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisionedelle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6″.

In conclusione, in tutti i casi prima illustrati al fine di ottenere la necessaria pronuncia, è richiesta l’assistenza di un legale.

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