Una delle domande che frequentemente viene posta nell'approccio al percorso della separazione o dopo che questa sia stata formalizzata - indistintamente da clienti di sesso femminile o maschile - riguarda l'instaurazione di nuove relazioni: il dubbio che viene esplicitato tocca sostanzialmente tutti gli aspetti del come, del dove, del quando che una nuova relazione può creare.

Senza scendere nel dettaglio di aspetti che riguardano altri ambiti professionali (es. la consulenza o il supporto di tipo psicologico) il tema può essere affrontato distinguendo due ambiti generali: separazione o divorzio senza prole e separazione e divorzio con prole.

É bene premettere che separazione e divorzio devono essere considerati come due momenti di mutamento profondo e definitivo (specie nel secondo caso con la cessazione degli effetti civili del matrimonio) del legame di coppia: una visione più oggettiva e libera da "vissuti" può essere di grande aiuto, ad esempio, alla riduzione o all'eliminazione del conflitto.

Ulteriore e doverosa premessa riguarda il fatto che le considerazioni di seguito esposte non devono essere interpretate come legittimanti condotte in contrasto con ciò che, in ogni caso, deve ritenersi idea prevalente ovvero il rispetto di ciò che l'espressione familiare rappresenta secondo una condivisa prospettiva etica, morale e deontologica: ciò che si tratta riguarda la coppia che, superato il proprio "punto di non ritorno", è nella prospettiva di evolvere le proprie dinamiche verso la con l'opportunità (attraverso la piena comprensione di ciò che può accadere) di evitare o ridurre drasticamente l'eventuale conflittualità.

Dunque, nell'immediatezza della separazione (nell'imminenza o poco dopo il verificarsi della stessa) una relazione (una nuova relazione) che peso ha? Quali sono le sue conseguenze in primo luogo sotto il profilo giuridico? La risposta è piuttosto agevole e parte, a sua volta, da una domanda: la relazione extra-coniugale è o è stata unico elemento determinante della separazione?

Se la risposta è si, cioè la frattura dell'assetto della coppia è determinata dalla sussistenza della relazione extra-coniugale (esistente già in costanza di matrimonio) il peso della relazione è notevole in quanto, in primo luogo può determinare l'esito sfavorevole di un giudizio di addebito della separazione (e la sussistenza della relazione in costanza di matrimonio può anche essere resa verosimile in un giudizio ex post che porti a renderne verosimile la sussistenza prima della separazione (Tribunale di Torino Sezione VIII 19 gennaio 2009). E, ancora: "può essere pronunciato il mutamento del titolo della separazione nel caso in cui, in momento successivo all'udienza presidenziale e anteriore all'omologazione della separazione consensuale, un coniuge ostenti nell'ambiente familiare una relazione solida e seria e si allontani, per ignota destinazione, portando con sé il figlio minore, per andare a vivere con il nuovo partner" (Cassazione Civile Sezione I 14 aprile 1988 n.2964).

Ben diverso il caso in cui la nuova relazione sia sorta nell'approssimarsi della separazione (argomento trattato nell'articolo "Giudizi relativi alla separazione o al divorzio e l'investigatore privato: eventuali limiti deontologici (e non) nell'utilizzo delle risultanze investigative da parte dell'avvocato") o subito dopo il verificarsi della stessa senza che la stessa possa ritenersi determinante o causa esclusiva della separazione: "Ai fini dell'addebitabilità della separazione è necessario accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento di uno o entrambi i coniugi e se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. Risulta, nella specie, fattore integrante il nesso di casualità, rispetto all'insorgere di detta intollerabilità, il comportamento del coniuge il quale, con atteggiamento dispotico e non rispettoso della dignità della moglie, cerchi di impedire alla stessa di frequentare un corso professionale, rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, utilizzando violenza fisica, nonché ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine. Tali valutazioni, risultano inoltre circostanziate, congrue e specifiche, e considerano il comportamento del marito abituale, per cui ne risulta implicito l'accertamento della predetta causalità (Cassazione Civile Sezione I 3 aprile 2009 n.8124)". In questo, come in tanti altri casi, deve ritenersi sussistente solo il limite generale del muto rispetto così come sancito dal giudice nel pronunciare l'autorizzazione che autorizza la cessazione dell'obbligo di convivenza.

Quanto ad ulteriori effetti della nuova relazione, ad esempio riguardo all'assegnazione della casa coniugale (argomento trattato in altro articolo) può essere indicativa la seguente pronuncia, secondo la quale: "Non trova applicazione il disposto dell'articolo 155 quater codice civile, introdotto dalla citata legge n.54 del 2006, secondo cui il diritto al godimento della casa coniugale viene meno (oltre che per l'ipotesi in cui non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o contragga nuovo matrimonio) qualora, in sede di separazione personale, il coniuge affidatario della prole intraprende una relazione "more uxorio" con altro partner (Cassazione Civile Sezione I 16 aprile 2008 n.9995).

Dunque, sotto il profilo giuridico (al di là di ogni altra valutazione) la sussistenza di una nuova relazione (un nuovo compagno o una nuova compagna) non trova ostacoli se non in relazione all'incidenza che questa può aver avuto quale causa della separazione, nell'ambito del divorzio la stessa valenza può rientrare negli elementi di valutazione dell'assetto successivo al verificarsi della cessazione degli effetti civile del matrimonio, come incidente sulle determinazioni patrimoniali (comunque legate al precedente giudizio di addebitabilità della separazione).

Più delicato è certamente il tema del rapporto tra la nuova relazione, o meglio il nuovo partner, e la prole intendendo - in questo caso - sia i rapporti diretti che gli eventuali effetti indiretti.

Una nuova relazione, un nuovo progetto di vita da attuare dopo la separazione o dopo il divorzio, è certamente qualcosa che deve essere considerato in termini positivi: segnala l'esistenza di una forte capacità di reinvestimento personale e costituisce anche l'indicatore del superamento del senso di fallimento rispetto alla precedente relazione. Se dunque dal punto di vista personale (come partner) la nuova relazione da accogliere favorevolmente (sempre che sia portatrice di un vero rinnovamento delle dinamiche di coppia e non sia - piuttosto - una "fotocopia" del precedente vissuto), nei confronti della prole (anche quella del nuovo partner!) la delicatezza e l'attenta riflessione devono essere le chiavi di lettura e di valutazione di ogni nuova scelta.

La nuova relazione, la nuova vita, comporterà l'instaurarsi di nuovi legami affettivi, di nuove relazioni e potrebbe comportare anche radicali mutamenti dello stile di vita: nuovo lavoro, trasferimenti in altre abitazioni, in altre città e quant'altro anche in conseguenza della presenza del nuovo compagno o della nuova compagna.

Il preminente interesse del minore (dei minori) dovrà quindi essere assunto quale linea guida di ogni scelta poste che, salvo casi del tutto eccezionali, lo status di separato o di divorziato non può essere considerato quale ostativo alla realizzazione di scelte personali (di vita) anche se, a ben guardare, è rilevante la forza di un pesante condizionamento culturale e sociale. Quindi, dal punto di vista giuridico, tali affermazioni si concretizzano, ad esempio, nella possibilità di realizzare trasferimenti di residenza (anche in altra città) per la soddisfazione delle esigenze del nuovo nucleo familiare (o personali del coniuge separato o divorziato) tenendo conto però in debita considerazione le esigenze di tutela della genitorialità. In tal senso la Corte di Appello di Bologna (20 dicembre 2006) ha affermato la "assoluta legittimità" del trasferimento del coniuge separato in una città differente da quella dove aveva vissuto sino al momento della separazione salvo determinare una modifica del regime di affidamento in ragione di garantire l'interesse della prole ad un equilibrato rapporto con l'altro genitore (frequentazioni) e tanto così come previsto dalla legge n.54 del 2006 nella modifica introdotta con l'articolo 155 quater del codice civile.

In conclusone, posti i limiti generali correlati all'autorizzazione alla cessazione dell'obbligo di convivenza e alla necessità di adottare una condotta improntata al mutuo rispetto nella separazione o con l'estrinsecarsi degli effetti della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel divorzio, appare legittima la possibilità che la capacità di reinvestimento e di realizzazione di una nuova progettualità di vita possa estrinsecarsi in una nuova relazione, nell'idea di intraprendere un nuovo percorso con un nuovo compagno o una nuova compagna. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti figli minori (anche nel contesto della nuova unità familiare) è necessario che ogni scelta, seppur legittima, debba essere improntata a prudenza e debba tener conto dei reali e preminenti interessi (affettivi e di relazione) della prole.

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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