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Successivamente alla proposizione della domanda, il Tribunale dispone la verifica dei preventiva dei presupposti e esegue gli accertamenti ritenuti necessari in ragione del disposto dell'articolo 22 comma 3 della legge 184 al fine di accertare e dichiarare l'idoneità della coppia che ha proposto la propria dichiarazione di disponibilità.

Le disposizioni dello stesso articolo 22 sono quelle che, di fatto, avviano l'iter che potrà concludersi con la dichiarazione di adozione (cioè l'adozione vera e propria). Infatti, dopo aver operato una approfondita valutazione caso per caso, delle caratteristiche delle coppie candidate e tenuto conto delle specifiche esigenze del singolo minore nei confronti del quale è stata emessa la dichiarazione di adottabilità, il Tribunale disporrà il cosi detto affidamento preadottivo.

Questo periodo, della durata di un anno (prorogabile per una volta e per ancora un anno su domanda dei coniugi o d'ufficio), può essere considerato una verifica della scelta operata dal Tribunale per i minorenni in vista della dichiarazione di adozione.

Terminato con esito positivo il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni procede alla dichiarazione di adozione mediante sentenza (impugnabile nel caso). Gli effetti della dichiarazione di adozione saranno quelli indicati dai successivi articoli 26, 27 e 28.

Per quanto riguarda la procedura di adozione internazionale, la coppia idonea all'adozione (a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni) deve, necessariamente, entro un anno dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l'indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura. É bene notare che la validità dell'adozione internazionale è subordinata al totale rispetto di questa procedura pena, oltre la nullità, la possibilità di incorrere in fattispecie previste come reato.

Dopo una fase di preparazione psicologica potranno avere inizio gli incontri all'estero con il minore. Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l'emanazione del provvedimento da parte dell'autorità estera, dall'altro la verifica della corrispondenza dell'adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell'Aja in materia da parte dell'autorità italiana (l'adozione internazionale è disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 che ha modificato la precedente legge 4 maggio 1983 n.184), la quale, solo all'esito positivo, potrà autorizzare l'ingresso del minore nel territorio dello Stato.

Terminato l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti, provvederà alla trascrizione dell'adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l'acquisto della cittadinanza italiana.

La procedura è lunga ed evidentemente complessa e non è realmente possibile fornire anticipatamente indicazioni relative alla sua durata.

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Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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