Partendo dal presupposto che, nell'ambito dell'ordinamento italiano, le caratteristiche peculiari attuali del processo penale minorile sono affermazione relativamente recente (1988 formulazione delle caratteristiche del processo penale a carico di imputati minori con il D.p.r. 22 settembre 1988 n.448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e pochi anni prima le raccomandazioni contenute nelle c.d. "regole di Pechino" anticipatrici della Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia da parte del legislatore, ancora oggi la pratica quotidiana svela, piuttosto spesso, la scarsa conoscenza delle caratteristiche intrinseche dello stesso con una conseguente tendenza all'affermazione di una semplificazione riduzionistica spesso eccessiva.
Se da un lato è vero che il processo penale minorile trova la sua radice nell'impianto procedurale ordinario e fonte dell'indagine sulla sussistenza dell'eventuale responsabilità è la medesima della fattispecie prevista in conseguenza dell'agire della persona maggiore di età, è pur vero che la logica sottesa è profondamente differente da quella propria del rito ordinario. L'articolo 1 del D.p.r. 448/1988 infatti traccia espressamente una profonda differenziazione dall'ambito "ordinario" prevedendo che le norme del codice di procedura penale siano "applicate in modo adeguato alla >personalità e alle esigenze educative del minorenne" attribuendo al giudice il compito di illustrare "all'imputato (minorenne) il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni" riconoscendo la particolare posizione del minore che viene ad assumere la qualifica di imputato: il processo dunque, e nel caso si giunga alla sua celebrazione, assume il significato di luogo esperenziale dove prevale il momento educativo ed il recupero, luogo dove la devianza è percepita come rischio da scongiurare attraverso una vera partecipazione collettiva di tutte le figure istituzionali: in questo senso di delinea la funzione ulteriore (educativa e di recupero) rispetto al processo penale ordinario.
Il processo penale minorile, infatti, può trovare il coronamento della sua peculiare funzione a prescindere dal fatto qualora sia effettivamente salvaguardata (in termini di giudizio prognostico orientato al futuro) la >personalità del minore ed il suo sviluppo.
Così, ulteriore esempio della peculiare impostazione, l'articolo 5 dello stesso D.P.R. prevede una particolare specializzazione (attitudini e competenze) anche per il personale che andrà a costituire le sezioni specializzate di polizia giudiziaria presso i Tribunali per il minorenni come anche, in relazione alla difesa dell'imputato oltre quanto previsto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, i Consigli degli Ordini (avvocati) predispongono apposite liste contenenti i nominativi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Tanto in ragione di una vera e propria "centralità del minore" ribadita in più ambiti (cfr. lettera circolare Dipartimento Giustizia Minorile - 28 dicembre 2006 - Modello organizzativo, operativo, funzionale e strutturale dei centri di prima accoglienza) così definita in vista della realizzazione del suo pieno recupero che si estrinseca anche nella definizione di peculiari misure cautelari (non da ultimo l'intervento della Corte Costituzionale con la dichiarazione di illegittimità dell'art. 23 n.2 lett.b con sentenza 26 luglio 2000 n.359) che non possono essere di natura e specie diverse da quelle espressamente previste e che, comunque, devono tener conto della necessità di non interrompere processi educativi in atto quali, ad esempio, la frequenza scolastica.
Tale impianto si prospetta quindi ispirato al "principio di minima offensività" e l'estrinsecazione di tale principio trova pieno supporto negli articoli 27 e seguenti del citato D.P.R. 448/1988: infatti, il Pubblico Ministero (ferma l'immediata declaratoria di non punibilità prevista dall'articolo 26 in caso di minore infra quattordicenne) già durante lo svolgimento delle indagini preliminari se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento può chiedere al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento venga a pregiudicare le esigenze educative del minorenne e, in caso di prosecuzione, Il giudice in applicazione del disposto di cui all'articolo 28 - sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta con l'affidamento del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno con ulteriore facoltà di impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
La possibilità di definizione anticipata, a parere dello scrivente, è uno dei momenti che cadono spesso in quel meccanismo di eccessiva semplificazione e di riduzionismo prima descritti. Spesso, infatti, la richiesta ed il consenso all'applicazione del disposto dell'articolo 27 vengono visti come il possibile risultato di una equazione nella quale occasionalità e tenuità sono assimilati ai concetti propri del giudizio ordinario: così non è.
Tralasciando le numerose e ripetute pronunce della Corte di Cassazione al riguardo (in special modo per quanto riguarda la valutazione della personalità del minore), non può non rilevarsi che l'applicazione concreta del principio di minima offensività non possa tradursi semplicemente in una posizione di mera passività del minore indagato o già imputato che si propone alla valutazione del pubblico ministero (o del giudice) quasi come mero "dato curriculare".
La modalità di valutazione (che poi si traduce nel bilanciamento tra il principio di minima offensività, condotta antecedente, fatto, personalità e condotta susseguente) deve essere centrata sulla valutazione degli aspetti propositivi utili alla costruzione di un giudizio prognostico il più realistico possibile quasi che l'attrazione nell'orbita della devianza sia paragonabile all'effetto fionda delle missioni spaziali: una spinta naturale che il "sistema" offre per "tornare a casa"!
Ecco che, in conclusione, la sinergia tra le figure istituzionali (pubblico ministero, giudice, difesa) assume importanza decisiva in vista della realizzazione del preminente interesse del minore al recupero ed alla salvaguardia della personalità che deve essere intesa come vera "offerta di una nuova consapevolezza".
Sinergia che si deve tradurre in una stretta collaborazione nella quale il difensore (a qualunque titolo nominato) assume il ruolo fondamentale di trait d'union e di propulsore del percorso di recupero.
In questo senso, si ritiene, che la proposizione di percorsi che contemplino - ad esempio - l'esecuzione di attività del minore orientate a definire in termini oggettivi (ancorché frutto di una condotta suscettibile di interpretazione e valutazione) la sussistenza di una piena consapevolezza rispetto alla condotta che si pone all'attenzione del giudice (e sulla quale inevitabilmente viene a gravare un giudizio di riprovevolezza) a prescindere da quelle che potranno essere le valutazioni in sede di eventuale applicazione dell'articolo 28 (D.P.R. 448/88) debba essere momento necessario già in sede di svolgimento della fase delle indagini preliminari non già al fine di creare elementi di "bilanciamento dell'equazione" di cui prima si è detto ma, piuttosto, quale dimostrazione autonoma e preliminare (all'eventuale giudizio) della consapevolezza e della maturazione del minore).
Il "processo" può dunque rinunciare alla valutazione del fatto perché, tramite la puntuale realizzazione della sinergia pubblico ministero/difensore si è concretamente realizzata la "protezione" dell'armonico sviluppo della personalità del minore che il principio di minima offensività implica.
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