In questa sezione sono sommariamente descritte le fasi della separazione (consensuale e giudiziale) e le possibili alternative ad ognuna di esse. E' uno schema molto sintetico e concettualmente semplificato ma sicuramente utile a rendere l'idea di cosa effettivamente sia il percorso (iter della separazione secondo quanto indicato dal codice di procedura civile) che i coniugi separandi intraprenderanno una volta che l'intenzione di porre fine al rapporto di coniugio è diventata esigenza ineludibile.

separazione di fatto separazione consensuale separazione giudiziale
può realizzarsi in qualsiasi modo ma, a differenza dello stato di "separato" derivante da una pronuncia del giudice, ha scarsa o nulla rilevanza per la legge a meno che la fattispecie non ricada all'interno di ipotesi ben precise e tassative. La separazione di fatto, in effetti, non ha alcuna incidenza sugli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio che, al contrario, restano invariati: es. fedeltà, mutuo rispetto, dovere di assistenza morale e materiale e così via. costituisce la modalità "preferibile" attraverso la quale i coniugi realizzano l'intenzione di porre fine alla convivenza e realizzare gli effetti previsti dalla legge. Non è prevista alcuna modalità specifica perché si possa giungere ad una separazione consensuale, tuttavia è requisito fondamentale che i coniugi abbiano già determinato il contenuto dell'accordo. la separazione giudiziale, che prevede lo svolgersi di una vera e propria fase contenziosa, è lo strumento attraverso il quale l'istanza di separazione può essere perfezionata qualora i coniugi non riescano a raggiungere un accordo di separazione congiunto o quando, ipotesi non infrequente, si vuole che la "colpa" della separazione sia addebitata esclusivamente ad uno dei coniugi in ragione di specifici comportamenti tenuti in costanza di matrimonio. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo di separazione deve essere ricompreso il caso in cui solo uno dei due coniugi voglia separarsi e dunque l'altro rifiuti di sottoscrivere una separazione consensuale.


I° Fase: determinazione del contenuto dell'accordo.

In questa fase (anche con l'assistenza di un professionista, es. avvocato o mediatore familiare) i coniugi predispongono il contenuto dell'accordo di separazione. In linea di massima dovranno essere previsti punti specifici al fine di regolare:
  • il diritto di visita (tenuto conto della previsione normativa in materia di affidamento condiviso) del genitore presso il quale i figli (se presenti ed in particolare minori) non saranno stabilmente collocati (es. per esigenze connesse alle relazioni già sviluppate, per salvaguardare gli equilibri psicofisici già consolidati ecc.). In questo senso la previsione dei giorni in cui gli incontri avverranno, la regolamentazione dei periodi di frequentazione durante le vacanze e così via, assume la valenza di determinazione del contenuto minimo (nel senso che, proprio in ragione dell'applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso) il genitore che non avrà stabilmente i figli presso la propria dimora dovrebbe poterli incontrare senza limitazione alcuna (salvo le ovvie esigenze di coordinamento);
  • l'ammontare dell'importo dovuto al fine del mantenimento del/dei figlio/figli. Sul punto sono però necessarie alcune precisazioni: al mantenimento dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) concorrono entrambi i genitori proporzionalmente alla loro capacità reddituale, di conseguenza quanto dovuto, ad esempio dal padre, non deve essere inteso come fonte esclusiva del sostentamento del figlio per il quale l'importo è versato ma, al contrario, come quota concorrente (proporzionata al reddito dell'obbligato) rispetto a quanto impiegato anche dall'altro genitore.... puntualizzazione necessaria a superare l'idea (dalla quale inevitabilmente sorgono conflitti spesso insanabili) che l'obbligo di mantenimento debba intendersi gravante solo sul genitore che, di fatto, si allontana dalla casa familiare. Ancora rispetto all'ammontare dell'importo dovuto a titolo di mantenimento (imprescindibile ed irrinunciabile) verrà anche previsto l'adeguamento automatico agli indici ISTAT e la partecipazione alle spese scolastiche, mediche, sportive e/o straordinarie (normalmente nell'ordine del 50%);
  • determinazione dell'eventuale assegno in favore del coniuge economicamente svantaggiato (coniuge debole) ed eventuale previsione di modifica o adeguamento automatico in ragione del verificarsi di particolari situazioni (es. cessazione di uno stato transitorio di disoccupazione);
  • assegnazione della casa coniugale ove saranno eventualmente previsti eventuali regolamenti patrimoniali particolari quali, ad esempio, cessione di quote di proprietà, volture contrattuali per fornitura di servizi;
  • ulteriori regolamenti patrimoniali attraverso i quali i coniugi disciplinano la sorte, ad esempio, di beni in proprietà comune ed indivisa, della vettura di famiglia (e delle relative spese), pagamento rate di mutui contratti in costanza di matrimonio, sorte di rapporti bancari cointestati ecc..
I Fase: conferimento del mandato all'avvocato.

A differenza della separazione consensuale dove la presenza dell'avvocato (o degli avvocati) è facoltativa (salvo che il singolo Tribunale non imponga diversamente), nella separazione giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato.
Con il conferimento del mandato (delega) all'avvocato inizia la fase di valutazione dell'istanza sotto differenti profili, sia legali che psicologici, al fine di raccogliere ogni informazione utile alla corretta istruzione del ricorso.
Nello stesso tempo è corretta prassi contattare l'altro coniuge (la "famosa" lettera) al fine di poter valutare congiuntamente l'ipotesi che la separazione avvenga in modo consensuale piuttosto che all'esito di un lungo contenzioso.

In questa fase è senz'altro utile non procedere "d'impulso" a meno che non ci siano improcrastinabili esigenze di tutela (es. maltrattamenti, situazioni di grave disagio familiare e così via) ed è altresì utile il tentativo di ridurre l'eventuale conflittualità evitando la strumentalizzazione di altri strumenti di tutela di portata ben più ampia (es. presentazione di querele).

Ancora, spesso con la collaborazione del collega di controparte, è possibile tentare un percorso di mediazione familiare sempre che, ad una valutazione preliminare, la coppia sia effettivamente mediabile e che quindi il seppur breve approccio non comporti dannosi ritardi.

Tuttavia, di norma, è frequente l'insuccesso dei tentativi di negoziazione e mediazione specie quando la conflittualità della coppia si è già ripetutamente manifestata nel ricorso alla giustizia (presentazione reciproca di querele). In tal caso, l'unica alternativa è quella di proseguire con l'istruzione della causa.

SUCCESSIVO

Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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