separazione di fatto
separazione consensuale
separazione giudiziale

II° Fase: redazione e presentazione del ricorso:
Al fine della sua piena validità il contenuto dell'accordo di separazione deve essere assoggettato al vaglio del Giudice ovvero, essere sottoposto a giudizio di omologazione.
Per ottenere questo (la c.d. "omologa" della separazione) il contenuto dell'accordo raggiunto dai coniugi deve essere riportato all'interno di uno specifico atto: il ricorso. Questo, indirizzato al Presidente del Tribunale (scelto in base a criteri di competenza territoriale), oltre quanto detto prima, dovrà contenere la richiesta della fissazione di udienza di comparizione delle parti (c.d. presidenziale) ed essere accompagnato dalla documentazione richiesta (certificati anagrafici ed eventuale documentazione fiscale o contabile).
II° Fase: redazione e presentazione del ricorso:

Come per la separazione consensuale, la separazione giudiziale ha inizio con la presentazione del ricorso il cui contenuto sarà tuttavia ben diverso dalla semplice esigenza di sottoporre al giudizio di omologazione l'accordo congiunto di separazione.
In questo caso il contenuto sarà determinato in ragione del fatto che il ricorso al Giudice è motivato dal "semplice" mancato raggiungimento di un accordo di separazione oppure potrà contenere anche una specifica domanda di addebito quando il ricorrente ritenga che la causa della separazione sia da attribuire esclusivamente all'altro coniuge.

Una volta effettuato il deposito, verrà comunicata la data dell'udienza di comparizione delle parti (fase presidenziale) ed il tutto sarà notificato alla controparte la quale, potrà costituirsi secondo le modalità più opportune (es. in caso con la proposizione di domanda riconvenzionale).


III Fase: fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (c.d. udienza presidenziale):
all'esito di una sommaria valutazione del contenuto del ricorso, viene fissata l'udienza di comparizione delle parti (c.d. udienza presidenziale) alla quale i coniugi possono partecipare anche senza l'assistenza di una avvocato (come in tutta la procedura relativa alla separazione consensuale salvo diversa indicazione del Tribunale). In questa udienza viene esperito, in primo luogo, il tentativo di conciliazione e, successivamente in caso di esito negativo, viene redatto il verbale d'udienza che conterrà l'indicazione dell'accordo raggiunto e del suo contenuto.
III° Fase: udienza di comparizione, provvedimenti urgenti e scambio delle memorie integrative.

Come nella separazione consensuale, all'udienza presidenziale verrà esperito il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo verranno adottati i c.d. provvedimenti temporanei necessari ed urgenti che null'altro sono che una neutra anticipazione degli effetti definitivi della separazione. In questo senso, non potendo conoscere della causa, il Giudice determina l'assetto della coppia in vista della definizione della controversia, secondo uno schema piuttosto standardizzato ma che, in realtà, tiene conto della necessità immediata di far cessare la convivenza.
Così verranno determinate le obbligazioni pecuniarie (in vista di una successiva e definitiva regolamentazione in sentenza), l'assegnazione della casa coniugale e via dicendo, dando possibilità alle parti di porre in essere uno scambio di memorie integrative rispetto al contenuto del ricorso che, in teoria, potrebbe essere stato limitato solo alla richiesta di instaurazione del giudizio.

IV Fase: omologazione dell'accordo e visto del Pubblico ministero:
successivamente alla "fase presidenziale" l'accordo di separazione viene sottoposto al giudizio di omologazione (fase collegiale) ed al visto del Pubblico ministero (in caso di presenza di figli minori) sino a che non vi sarà la pronuncia definitiva (omologazione della separazione) debitamente comunicata alle parti.

E' possibile giungere a questa fase anche nel caso di conversione di una separazione giudiziale all'interno della quale i coniugi riescano a raggiungere un accordo che rende inutile la prosecuzione del giudizio.

Con l'omologazione, in sintesi, si avranno i seguenti effetti:
  • autorizzazione per i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto (parziale cessazione degli obblighi nascenti dal matrimonio);
  • efficacia dell'accordo di separazione;
  • decorrenza dei termini ai fini della presentazione per il ricorso destinato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
Occorre inoltre rilevare che:
  • il contenuto degli accordi (specie di natura economica) può essere sottoposto a modifica o revisione anche dopo l'avvenuta omologazione, mediante la proposizione di apposita istanza;
  • una volta ottenuta l'omologazione della separazione consensuale non è possibile instaurare un giudizio per una separazione contenziosa.
In ogni momento, anche successivo all'omologazione della separazione consensuale, è possibile la riconciliazione dei coniugi con il ripristino delle stato quo ante. La riconciliazione può avvenire sia per espressa volontà delle parti, sia in ragione di comportamenti (es. ripristino della convivenza e della comunione materiale e spirituale) incompatibili con lo status di coniugi separati.
IV° Fase: istruzione della causa e sentenza parziale.

In questa fase, nuova rispetto al passato, il Giudice opera sostanzialmente una scissione rispetto al contenuto dell'intero giudizio attraverso la c.d. sentenza parziale. In effetti la vecchia disciplina del giudizio di separazione prevedeva che tutti i singoli aspetti venissero decisi in un unico momento: la sentenza resa al termine del giudizio.
Con l'introduzione di sostanziali modifiche al codice di procedura civile è stato anticipato il momento in cui i coniugi (che restano tali sino al divorzio) acquisiscono "ufficialmente" lo stato di separati (con le necessarie conseguenze) appunto con la sentenza parziale resa in corso di giudizio. Le restanti questioni (es. addebito della separazione) saranno poi decise in sede d sentenza definitiva.

Durante tutto lo svolgimento della fase contenziosa è possibile, mediante la presentazione di idonee istanze, chiedere la modifica dei provvedimenti assunti in fase presidenziale (es. il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale vi intrattiene una stabile convivenza con il nuovo partner oppure sopraggiunta e non temporanea difficoltà economica dell'eventuale obbligato al mantenimento ecc.. ecc..).

Ancora, sino alla pronuncia della sentenza definitiva è possibile sia la riconciliazione dei coniugi con il conseguente abbandono del contenzioso come è pure possibile la conversione della separazione giudiziale in separazione consensuale in conseguenza, ad esempio, del positivo esito di un percorso di mediazione familiare


V° Fase: decisione e sentenza definitiva.

Successivamente all'emanazione della sentenza parziale, la causa prosegue secondo rito fino alla sentenza definitiva che costituisce l'esaurimento della fase di primo grado del giudizio.
Il contenuto della sentenza riguarda l'intero giudizio e "risponderà" in modo più o meno soddisfacente alle istanze delle parti portate all'attenzione con i rispettivi atti introduttivi.
La sentenza è, ovviamente, appellabile e le statuizioni in essa contenute possono dunque essere modificate.
E' bene notare che la proposizione dell'appello impedisce (anche se le questione è discussa) l'instaurazione del giudizio di divorzio posticipando quindi il momento in cui è possibile chiedere la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sino al momento della sentenza definitiva è ancora possibile la conversione della separazione giudiziale in separazione consensuale. E, ancora, anche dopo l'emanazione della sentenza (come in ogni fase in corso di giudizio) è possibile la riconciliazione dei coniugi con il ripristino delle stato quo ante. La riconciliazione può avvenire sia per espressa volontà delle parti, sia in ragione di comportamenti (es. ripristino della convivenza e della comunione materiale e spirituale) incompatibili con lo stastus di coniugi separati.

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Francesco Paternostro Contatta l'Autore

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