Codice di deontologia forense
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
ART. 3 - Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività. Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 - Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7 - Dovere di fedeltà.
È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8 - Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 - Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ART. 11- Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12 - Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13 - Dovere
di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i
regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine
di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ART. 14 - Dovere
di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove
false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il
rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15 - Dovere
di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli
adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti
previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16 - Dovere
di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'Ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
ART. 17 -
Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere
a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è
verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto,
l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può
avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti,
ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità,
l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della
professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati
della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati.
II. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis -
Modalità dell'informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività
professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei
componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax,
e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero
l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio
all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive
comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato;
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla
società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione
tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto in cui e espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve
indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere
riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta
o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
ART. 18 -
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e
riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare
la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi
di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto
altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di
difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su
organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a
rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19 - Divieto
di accaparramento di clientela.
E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi
alla correttezza e decoro.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona,
le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei
luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto,
una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona
determinata per un specifico affare.
ART. 20 - Divieto
di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei
terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
ART. 21 - Divieto
di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in
materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale
non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo
o in periodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente
al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
III. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo
se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà
specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV. L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare
esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con
l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 -
Rapporto di colleganza.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un
collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23 -
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile
il rapporto di colleganza.
I. L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in
ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o
ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti
pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato è
tenuto a comunicare tempestivamente
con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto
al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già
svolta.
IV. Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
VI. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART. 24 -
Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti
a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una
parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di
comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed
eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi
modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche
recapiti professionali.
ART. 25 -
Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26 -
Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed
a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute
nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e
senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27 - Obbligo
di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da
un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28 - Divieto
di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29 - Notizie
riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che
l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attività professionale di un collega.
ART. 30 - Obbligo
di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di
essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per
ottenere l'adempimento.
ART. 31 - Obbligo
di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
ART. 32 - Divieto
di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33 -
Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della
difesa.
ART. 34 -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE
ASSISTITA
ART. 35 -
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso
della parte assistita.
II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.
ART. 36 -
Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II. II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37 -
Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di
un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle
informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. II. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di
una stessa società di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli stessi locali.
ART. 38 -
Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39 -
Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione
a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che
aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se
ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
ART. 40 - Obbligo
di informazione.
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e
le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente
agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile
all'interesse di questi.
ART. 41 -
Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42 -
Restituzione di documenti.
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini
della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43 -
Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può
chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese
sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni
professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.
I. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli
acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la
nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta.
III. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
ART. 44.
-Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a
titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
I. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di
questa.
ART. 45 - Accordi
sulla definizione del compenso.
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto
dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati
all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del
Codice civile.
ART. 46 - Azioni
contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART. 47 -
Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia
al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I
MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48 -
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece,
tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve
precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di
pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49 -
Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50 -
Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51 -
Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è
ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del
rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a
quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto
all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto
professionale già esaurito.
I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di
essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART. 52 -
Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e
termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in
relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del
proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle
investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al
difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di
intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del
segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al
difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto
professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro
contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la
rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni
difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati
di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini
delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare
il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere
chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a
rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da
compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia
consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito
è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà
di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve
documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia
mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le
disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le
cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le
informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche
fonografica le informazioni possono essere documentate in forma
riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53 -
Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la
natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
ART. 54 -
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55 -
Arbitrato.
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad
improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a
vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in
corso rapporti professionali con una delle parti.
II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle
parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui
socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In
ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
III. L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di
arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico,
l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro
o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico,
familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve
specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali
relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso
del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle
parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di
qualunque tipo. Egli inoltre: - ha il dovere di mantenere la
riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del
procedimento arbitrale; -non deve fornire notizie su questioni
attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima
che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
ART. 56 -
Rapporti con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell'esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
L'avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed
iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
I. E' vietata ogni forma di
propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle
elezioni e durante le
operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento
delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste
style="font-family: Arial;">elettorali e di manifesti contenenti le
regole di svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 58 - La
testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II. Qualora
l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59 - Obbligo
di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi.
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi
nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60 - Norma
di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi
...condividere i saperi per crescere insieme.
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