La separazione ed il divorzio
La separazione:
La separazione personale dei coniugi (ed in seguito l'eventuale divorzio) segna, principalmente, il momento della cessazione dell'obbligo di convivenza dei coniugi e determina contestualmente l'eventuale regolamento sia dei rapporti con la prole (se presente), sia dei rapporti economici. Ai fini delle sua efficacia il provvedimento deve essere frutto di un "passaggio giurisdizionale" ove venga garantita la conformità del "regolamento dei rapporti" a quanto previsto dall'attuale disciplina.
In questo senso la separazione può essereconsensuale o giudiziale. Nel primo caso, sono gli stessi coniugi (anche con l'assistenza di un legale) a determinare il regolamento dei loro rapporti una volta cessata la convivenza ed a sottoporlo al vaglio del Giudice. Nel secondo caso, la separazione giudiziale, non potendo addivenire congiuntamente e concordemente alla determinazione del contenuto di questo regolamento, si instaura una vera e propria fase contenziosa al termine della quale, sulla scorta degli elementi raccolti, sarà lo steso Giudice a determinare il contenuto della separazione sia sotto il profilo del regolamento economico sia per quanto attiene i provvedimenti in ordine alla prole (in ragione della presenza o meno e dell'età).
In entrambi i casi (separazione consensuale o separazione giudiziale) l'istanza deve essere proposta mediante ricorso ed il tempo medio per l'ottenimento di un provvedimento, anche provvisorio quanto necessario ed urgente, è di tre - cinque mesi.
E' da rilevare che lo status di coniuge separato (sia ottenuto mediante separazione consensuale che giudiziale) non è irreversibile sino alla pronuncia del divorzio. I coniugi infatti possono in qualsiasi momento dichiarare la propria riconciliazione e far cessare gli effetti della separazione e questo può avvenire anche con l'adozione di comportamenti rilevanti in tal senso (es. ripresa della convivenza e manifestazione dell' c.d. affectio).
Il divorzio:
Con il divorzio si ha la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato con rito concordatario la dichiarazione di nullità della parte sacramentale è competenza del Tribunale Ecclesiastico) e determina l'acquisizione dello stato libero rispetto alla possibilità di contrarre nuovamente matrimonio civile.
Come nel caso della separazione, il divorzio (che deve essere sempre e comunque pronunciato dal Giudice) può essere consensuale o giudiziale ma, a differenza della separazione, l'assistenza di uno o più legali è obbligatoria. Non può essere richiesto prima di tre anni dalla separazione e, come nella separazione, l'istanza è proposta mediante ricorso
L'affidamento della prole:
Le recenti modifiche normative hanno introdotto il concetto di "affidamento condiviso" della prole minore ponendo la coppia separanda con prole difronte all'evidenza che la sorte del rapporto di coniugio non ha nulla a che vedere con la permanenza della funzione genitoriale. Questo nella prospettiva di ridurre uno dei più rilevanti ambiti di conflittualità tra coniugi nel processo che porta alla cessazione dell'entità della famiglia intesa come rapporto personale tra i coniugi.
La ratio principale delle modifiche introdotte è quella di offrire uno strumento di salvaguardia della personalità del minore, tentando ci evitare che la figura dello stesso si trasformi un strumento del conflitto personale. Questa modalità di affidamento (che pone il precedente regime dell'affidamento esclusivo in un ambito residuale ed eccezionale) prevede una possibilità di effettiva responsabilizzazione dei coniugi separandi rispetto al benessere della prole salvaguardando (o quantomeno tentando di salvaguardare) il ruolo delle figure genitoriali (bigenitorialità) avulse dal contesto del rapporto coniugale dunque, teoricamente, private della necessità di trasferire le modalità conflittuali della separazione (che dovrebbe riguardare solo ed esclusivamente la coppia coniugale) nella sfera dei rapporti con la prole.
Pur prevedendo la massima libertà delle parti nella determinazione degli aspetti regolatori dei rapporti con la prole (ferme restando le previsioni normative) è uso introdurre nel contenuto della separazione o del divorzio, una tipizzazione dei rapporti con la prole derivanti dall'adozione del regime di affidamento condiviso che assume la valenza di determinazione di "contenuto minimo".
La mediazione familiare:
La mediazione familiare è un nuovo contesto nel quale è possibile tentare di gestire il conflitto insito nella separazione o nel divorzio attraverso un percorso di vero e proprio "self empowerment" mediante il quale i coniugi riescono a costruire, con l'assistenza di una figura specializzata, gli accordi sia economici che non relativi, appunto, alla separazione o al divorzio.
Specie in presenza di figli minori (e ad evitare che gli stessi diventino strumenti inconsapevoli del conflitto) la mediazione familiare (o, alle volte, l'utilizzo di tecniche di mediazione) consente di gestire la crisi matrimoniale in modo che la separazione possa essere vissuta dai coniugi con la consapevolezza della preminenza del ruolo delle figure genitoriali e nell'esclusivo e preminente interesse del minore.
"La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore familiare, come terzo neutrale e con una preparzione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale".
(definizione SIMEF 1995 - in D. Mazzei - La mediazione Familiare)
riferimenti bibliografici alla mediazione familiare


