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Il Reato di stalking: scopri cos’è e cosa dice la normativa

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Con il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”; convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38, è stata, finalmente, introdotta all’interno del codice penale la previsione del così detto reato di stalking.

Con tale termine, nell’ambito della previsione normativa, vengono identificate ed punite con la reclusione le condotte reiterate mediante le quali si “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da generare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Ma quali sono in concreto le condotte penalmente rilevanti che possono essere ricondotte alle ipotesi di minaccia o di molestia?

In effetti minaccia e molestia non sono ipotesi sconosciute all’ordinamento e per le stesse già è prevista una idonea sanzione, tuttavia la figura dello stalking rappresenta qualcosa di differente ben avvertito in sede di lavori preparatori alla modifica del codice penale. In questo senso, venne indicato (nella proposta c.35 del 29 aprile 2008 – Brunner, Zeller, Nicco) come il fenomeno fosse ben rilevante anche se percepito in modo distorto: “inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l’esistenza, provocando disturbi d’ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio“.

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Riguardo all’identificazione delle condotte rilevanti (alla loro sommaria indicazione) può essere utile la lettura del documento relativo alla proposta Cirielli (29 aprile 2008 n.204) nella quale si legge: “le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati.

Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme piu` comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l’invio di sms e di e-mail. I contatti indesiderati comprendono, invece, i comportamenti tipici dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell’abitazione o gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività. Tra i comportamenti associati, infine, si collocano anche l’ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime. La vita della vittima può. divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità. Come gia` detto, le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.

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Più ampia ed articolare l’illustrazione nella proposta Codurelli, Braga, Rampi, Schirru, Bellanova, De Biasi (7 maggio 2008 n.787) all’interno della quale i comportamenti vengono articolati anche in ragione di valutazioni di ordine psichiatrico riguardo allo stalker; quindi, l’articolazione delle condotte:

 

  • a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);
  • b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all’abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;
  • c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell’automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.”

©Studio Legale Paternostro 2009-2017

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