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Le Conclusioni Parte Civile all’interno del processo penale

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Quando si parla di conclusioni di parte civile all’interno di un processo penale, ci si riferisce alla fase conclusiva del dibattimento nel quale, a norma dell’articolo 523 del codice di procedura penale, dopo l’assunzione di tutte le prove, ogni parte del processo in corso illustra le proprie conclusioni al giudice. La parte civile, dunque, rassegna in forma scritta le proprie conclusioni, richiedendo il risarcimento del danno e il suo relativo ammontare. Prima di arrivare alla conclusione del processo, è bene anche vedere come entra la parte civile nel processo, quali sono i suoi diritti, le sue facoltà e i suoi poteri nei confronti del giudice e delle altre parti costituite.

“Parte civile: caratteri e peculiarità”

Nell’ambito del processo penale, la parte civile può essere identificata con il soggetto che è stato danneggiato dal reato e che intende far valere il proprio interesse al risarcimento del danno o alla restituzione non già in sede civile, bensì innanzi al giudice penale. Tra i soggetti legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale troviamo qualsiasi persona fisica o giuridica e gli enti privi di personalità giuridica. La costituzione di parte civile altro non è se non un atto scritto, redatto appositamente da un difensore, contenente le generalità del soggetto che intende costituirsi parte civile nonché quelle di un legale rappresentante o la denominazione dell’ente, nel caso in cui si tratti di persone giuridiche, le generalità dell’imputato contro cui è instaurato il processo, la nomina e la procura del difensore, l’indicazione puntuale di tutte le ragioni sottese alla domanda e, infine, la sottoscrizione del legale.

Con la domanda di costituzione di parte civile, depositabile sia in udienza sia nella cancelleria del giudice presso cui si è innestato il processo penale, a norma dell’articolo 74 del codice di procedura penale, quindi, la disciplina del risarcimento del danno, di matrice prettamente civilistica, entra a pieno titolo nel processo penale in base all’assurto secondo cui “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”. Se il legislatore non avesse previsto l’istituto della parte civile, il soggetto danneggiato dal reato non avrebbe mai potuto chiedere un risarcimento all’esito del processo penale né, tantomeno, avrebbe potuto ottenere la cosiddetta “provvisionale”, una quota del risarcimento del danno ottenibile già al termine del primo grado di giudizio.

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Inoltre, il danneggiato non avrebbe avuto modo di poter citare in giudizio il responsabile civile, obbligato al risarcimento dei danni provocati da un terzo (si pensi, a titolo d’esempio, a una compagnia di assicurazioni) e, fatto di non poco conto, non avrebbe avuto la possibilità di depositare una propria lista testi né avrebbe potuto esercitare, attraverso il proprio legale ovviamente, la facoltà di controinterrogare i testi della lista del Pubblico Ministero o dell’imputato.

A proposito di risarcimento del danno

Come già anticipato, con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, benché parte meramente eventuale nel processo, che comunque seguirà il suo corso anche senza di essa, già in sede penale, è legittimato a richiedere il risarcimento del danno, generalmente demandato alla giurisdizione civile a norma degli articoli 1223 e seguenti del codice civile.
Ebbene, se all’inizio si riteneva che la costituenda parte civile potesse vantare un danno derivante esclusivamente dalla lesione di un diritto soggettivo, con la storica sentenza n.500 del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è aperta la strada anche alla risarcibilità dell’interesse legittimo. Inoltre, a seguito della sentenza n.184/1986 della Corte Costituzionale, alla risarcibilità del danno patrimoniale e di quello morale, si è aggiunta anche quella derivante dal danno biologico e da danno ambientale.

Le conclusioni della parte civile

Considerate l’atto finale del processo, le conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile, vanno presentate in forma scritta al giudice o al collegio che ha trattato la causa, indicando puntualmente le ragioni alla base del risarcimento del danno e precisando anche il suo specifico ammontare. Alle conclusioni di parte civile va allegata anche la nota spese presentata dall’avvocato al fine di ottenere la liquidazione del proprio compenso. Infine, per evitare di dover poi ricorrere al giudice civile nel caso in cui l’imputato sia condannato genericamente al risarcimento del danno, la parte civile può chiedere il pagamento di una somma provvisoriamente esecutiva, potendo agire immediatamente dopo la sentenza di primo grado.

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